Speciale Pubblicato il 25/11/2019

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Saldo Imu 2019, come si calcola

di Gesuato Elisabetta

Il 16 dicembre 2019 scade il termine per versare il saldo Imu 2019. Riepilogo sulle modalità di calcolo e versamento nei casi più comuni



Per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16 dicembre è necessario:

Nel caso in cui le delibere non fossero pubblicate si utilizzeranno le aliquote/detrazioni dell'anno precedente.

Si ricorda che è venuto meno il blocco degli aumenti da parte dei Comuni, previsto finora per il 2016, 2017, 2018. I comuni pertanto avranno la possibilità di rivedere le aliquote Imu. 

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Saldo Imu 2019, calcolo della base imponibile

Per calcolare l'Imu dovuta per il 2019 occorre innanzitutto determinare la base imponibile.

Per i fabbricati, la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Categoria catastale

Moltiplicatore

Gruppo A (escluso A/10)

160

Categorie C/2, C/6 e C/7

Gruppo B

140

Categorie C/3, C/4 e C/5

Categorie A/10 e D/5

80

Gruppo D (escluso D/5)

65

Categoria C/1

55

La base imponibile è ridotta al 50% per:

Per fruire dell'agevolazione non è più necessario che il comodante presenti la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti richiesti (modifiche apportate dal Decreto Crescita art. 3-quater comma 1 lett. a) D.l. 34/2019 ).

Per gli immobili locati a canone concordato l’ammontare dell’Imu dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 25%.  A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Crescita  (art. 3-quater comma 1 lett. b) D.l. 34/2019) non è più necessario – per fruire dell’agevolazione - che il soggetto attesti con la dichiarazione IMU o altra comunicazione, il possesso dei requisiti per beneficiare di tale riduzione

Per i fabbricati di categoria D privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti annualmente stabiliti con DM (per il 2019 il Dm è quello del 06.05.2019).

Per gli immobili a destinazione speciale/produttiva (cat. D ed E), la rendita è data dalla stima diretta che valuta, oltre alle componenti edilizie, anche quelle impiantistiche connesse, per la specifica destinazione d'usto (imbullonati). Dal 2016 in questa stima vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A tal fine è richiesta la presentazione di atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale. 

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.

Per quanto riguarda il calcolo della base imponibile per i terreni agricoli, occorre rivalutare il reddito dominicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135.

Per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, è previstal'esenzione, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per le aree fabbricabili, invece, si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2019.

Saldo Imu 2019, applicazione delle aliquote

Una volta calcolata la base imponibile occorre moltiplicarla per l'aliquota di riferimento.

Le aliquote IMU sono deliberate dal Comune rispettando i seguenti limiti:

In ogni caso, considerata l'ampio raggio d'azione riservato ai Comuni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF. Una volta calcolata l'Imu dovuta per il 2019, per determinare il saldo occorre scomputare quanto versato a titolo di acconto. Si ricorda, inoltre, che l'imposta va rapportata ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

Saldo Imu 2019, abitazione principale e immobili ad essa assimilati

L'Imu non si applica all’abitazione principale non di lusso e alle relative pertinenze, appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria (anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale). L’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale va quindi assoggettata ad IMU.

Le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze sono assoggettate ad IMU, e godono della detrazione di € 200 che il Comune può aumentare fino all’azzeramento dell’imposta.

Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi:

Alcuni casi di assimilazione ad abitazione principale sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):

Equiparazione ad abitazione principale prevista dal comune

1

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata

Equiparazione ad abitazione principale prevista dalla legge

1

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

2

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008

3

casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

4

unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

  • in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
  • dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
  • del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • appartenente alla carriera prefettizia;

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5

la sola unità immobiliare:

  • posseduta da cittadini italiani:
  • non residenti in Italia;
  • iscritti all'AIRE(Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  • già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  • posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
  • a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.


Sono inoltre esenti dall'IMU:

Saldo Imu 2019, terreni agricoli

Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono esenti quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Godono dell'agevolazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano:

Nel caso in cui il coadiuvante possieda anche altri terreni concessi in affitto o comodato ad altri soggetti, per tali terreni non si applica l'esenzione.

Godono dell'agevolazione, altresì, le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), il coltivatore diretto e Iap, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.  

Sono esenti Imu i terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina, definiti sulla base dei criteri stabiliti con C.M. 9/1993:

Sono poi esenti Imu anche i terreni:

Saldo Imu 2018, versamento

Il versamento può essere effettuato:

Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro, e il versamento minimo previsto è di 12,00 euro, salvo che il Comune non abbia previsto soglie diverse.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

CODICE TRIBUTO

TIPO DI IMMOBILE

3912

Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9)

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati

3925

Immobili ad uso produttivo cat. D (destinata allo stato)

3930

Immobili ad uso produttivo cat. D

 (eventuale incremento di aliquota  da parte del Comune)



In alternativa è possibile effettuare il versamento con bollettino di c/c/p, indicante il numero di c/c “1008857615”, valido per tutti i Comuni. Il bollettino può essere presentato sia in forma cartacea che utilizzando il canale telematico di Poste spa. Si ricorda, inoltre, che nel bollettino di c/c/p è possibile indicare un solo codice Comune, quindi, in presenza di più immobili:



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