A seguito dell’approvazione delle regole attuative del nuovo regime dell’Iva per cassa ad opera del Decreto MEF 11.10.2012, l’Agenzia delle Entrate ha ora stabilito, con Provvedimento del direttore del 21 novembre, le modalità per esercitare l’opzione o la revoca del nuovo regime previsto dal Decreto Sviluppo 2012. L’opzione per tale regime può essere esercitata da una platea di contribuenti molto ampia, riguardando i soggetti passivi Iva con volume d’affari fino a 2 milioni di euro.
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L’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”) ha stabilito un’estensione del regime dell’Iva per cassa rispetto a quanto precedentemente previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008. In particolare, è stato stabilito che i soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (in passato era € 200.000), possono optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”). L’opzione è valida per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Si ricorda che l’esercizio dell’opzione comporta:
Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012.
In linea generale, l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Per il solo 2012, è possibile optare per l’Iva per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 21 novembre stabilisce che l’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, che, se effettua tale scelta, dovrà riportare nelle fatture emesse l’annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (l’omessa annotazione nelle fatture rappresenta, ai fini sanzionatori, una violazione formale).
Successivamente, il contribuente dovrà indicare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo.
I contribuenti che iniziano l’attività ed intendono avvalersi del regime sin da tale inizio, devono comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di attività.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata, ovvero, in caso di inizio attività in corso d’anno, dalla data di inizio dell’attività.
Solo per l’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione è comunicata con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2012 (modello IVA 2013) ed ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.
L’opzione è vincolante per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime. Decorsi questi tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione (comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta di revoca effettuata).
Ai fini del computo del triennio, se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.
Sono considerate valide le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA presentata tardivamente entro il termine di 90 giorni da quello ordinario. Resta ferma, tuttavia, l’applicazione delle sanzioni amministrative dovute per il ritardo.