Aggiornato nel mese di settembre 2015
I soggetti passivi Iva, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che effettuano operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione, prima dell’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2011 (D.L. n. 70/2011), dovevano obbligatoriamente “certificare” tali acquisti mediante annotazione all’interno di una c.d. “scheda carburante” (D.P.R. n. 444/1997) in modo da poter:
La scheda carburante è sostitutiva della fattura in tal senso.
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Sviluppo 2011, è possibile certificare gli acquisti di carburante, oltre che mediante la scheda carburante, anche mediante pagamenti effettuati “esclusivamente” con carte elettroniche di pagamento (carte di credito, carte di debito, carte prepagate).
I soggetti che ricorrono sempre a tale metodo di pagamento elettronico sono esonerati dall’obbligo della scheda carburante, in quanto i dati utili per la certificazione ai fini dell’esercizio della detrazione dell’Iva e delle deduzione dei costi sono facilmente rinvenibili nell’estratto conto.
L’applicazione pratica di tale disposizione ha trovato i suoi chiarimenti ufficiali nella Circolare n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate.
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La Circolare delle Entrate ha sottolineato che i due sistemi di certificazione (il sistema cartaceo della scheda carburante e quello elettronico delle carte di credito, di debito e prepagate) sono tra loro alternativi: o si adotta la scheda carburante, o si decide di fruire dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante effettuando, però, in quest’ultimo caso, tutti i pagamenti con carte elettroniche di pagamento.
La scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione deve essere riferita al soggetto passivo Iva (esercente attività imprenditoriale, artistica o professionale) in modo unitario, nel senso che la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica per tutti gli acquisti di carburante effettuati e per tutti i veicoli utilizzati nello svolgimento dell’attività.
Per evitare di disporre la scheda carburante, quindi, l’impresa o il lavoratore autonomo deve utilizzare sempre e per tutti i veicoli lo strumento di pagamento elettronico.
Le carte di credito, di debito o prepagate utilizzabili per il pagamento dei rifornimenti di carburante, utili ai fini dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante, sono quelle emesse da operatori finanziari residenti nel territorio dello Stato o dotati di stabile organizzazione in Italia. Tali operatori, infatti, a differenza di quelli non residenti o privi di stabile organizzazione, sono tenuti agli obblighi di rilevazione dei dati identificativi dei clienti e di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti intrattenuti con essi e di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo (art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973).
Non è necessario che la carta elettronica di pagamento sia dedicata esclusivamente all’acquisto di carburante, ma può essere utilizzata anche per effettuare altri tipi di acquisti inerenti l’attività.
Resta fermo che, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi, dato che il conto corrente non deve essere necessariamente “dedicato” all’attività svolta, la carta utilizzata per l’acquisto di carburante può essere utilizzata anche per effettuare acquisti diversi da quelli relativi all’attività artistica o professionale.
Le “carte fedeltà” associate al contratto di “netting” non sono interessate dalle disposizioni del Decreto Sviluppo 2011, in quanto sono utilizzate dall’utente per effettuare acquisti periodici e continuativi dal gestore dell’impianto e, quindi, sono relative a contratti di somministrazione di beni, e non di cessioni di beni a cui fanno riferimento le disposizioni del D.P.R. n. 444/1997 e del D.L. n. 70/2011.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, anche se tutti gli acquisti di carburante vengono pagati con strumenti di pagamento elettronici, fruendo quindi dell’esonero dall’obbligo della scheda carburante, deve essere comunque garantita l’esposizione dei dati “minimi” necessari a certificare tali acquisti e a ricondurre l’acquisto effettuato al soggetto, in modo da consentirgli di detrarre l’Iva e portare in deduzione i costi. A tal fine, è necessario che:
Questo è, comunque, il contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Naturalmente, è ben accetta la presenza nella documentazione di ulteriori dettagli che rendano più agevole l’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Da quanto detto finora emerge che, se anche una sola operazione di acquisto viene effettuata in contanti, sorge l’obbligo della scheda carburante anche per tutte le altre operazioni di acquisto di carburante effettuate nel periodo d’imposta, anche se queste sono state eseguite mediante strumenti di pagamento elettronici.
Ciò è abbastanza limitante, in quanto è sufficiente che anche una sola volta si verifichi un guasto tecnico nei sistemi di pagamento elettronico al momento del rifornimento (situazione non rara), obbligando quindi il soggetto acquirente a pagare in contanti, per far ritornare l’obbligo della scheda carburante.