Questa disposizione è sancita dagli articoli 752 e seguenti del Codice civile i quali prevedono la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditati, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo una disposizione testamentaria differente.
In deroga alla suddetta responsabilità “pro quota” o “parziaria” l’articolo 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all’erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius.
La trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto e pertanto gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi...
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