Con il recente articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012 (“decreto crescita”) viene profondamente modificata la disciplina in materia di responsabilità solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. La nuova disposizione, riscrivendo l’art.35 commi 28, 28-bis e 28-ter del D.l. n.223 del 2006, infatti, prevede:
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I predetti obblighi trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi tra :
A quali contratti si applica la responsabilità solidale
Questa disciplina si applica a tutti gli appalti, così come individuati dal Codice Civile. Le regole non valgono invece per la somministrazione di manodopera. Per distinguere le due situazioni bisogna accertarsi che l’appaltatore possieda determinate caratteristiche, come il potere organizzativo e direttivo, l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa.
Gli obblighi derivanti dalla responsabilità solidale possono essere attenuati dalla contrattazione collettiva, cui è demandato il compito di individuare forme alternative di controllo.
A detta dell’associazione degli edili, al regime della responsabilità solidale nell’ambito degli appalti è strettamente connesso l’istituto del Durc, documento unico di regolarità contributiva.
Una nota del Ministero del Lavoro, seguita anche da un messaggio Inps, hanno messo in evidenza che la responsabilità solidale di un soggetto non inficia anche la regolarità del Durc emesso in suo favore. Le verifiche effettuate ai fini del rilascio del Durc sono infatti riconducibili solo al rapporto tra l’impresa e l’ente abilitato al rilascio del documento.
L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente, ovvero il pagamento del corrispettivo senza la preventiva verifica della regolarità dei predetti adempimenti di natura tributaria, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000, qualora gli adempimenti tributari in parola si rivelassero, in sede di verifica, non correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.
A seguito dell’entrata in vigore della norma gli addetti ai lavori hano segnalato varie difficoltà connesse alla applicazione concreta della stessa. In particolare si rileva che la norma non ha mai specificato in modo chiaro il contenuto che la documentazione dovrebbe avere per comprovare il versamento delle ritenute e dell’Iva.
Dal momento che in assenza di questa documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento, questa incertezza avrebbe potuto provocare ulteriori ritardi nei pagamenti, con gravi ripercussioni a danno delle imprese.
Proprio a fronte di tale situazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/E dell’8 ottobre scorso la quale pone a soluzione due problematiche di rilievo ossia:
In merito al primo punto, la circolare precisa che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma).
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia chiarisce che - sulla base dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, a decorrere dal 11 ottobre 2012, il committente/appaltatore deve chiedere la certificazione della regolarità dei versamenti (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA) ai propri appaltatori/subappaltatori con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito di contratti di appalto / subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012.
A decorrere da tale data e in assenza della predetta documentazione, il committente/appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta certificazione.
Invece, con riferimento alla seconda criticità, ossia alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati (dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente del lavoro), una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
A tale riguardo, la circolare espone in dettaglio gli elementi che tale dichiarazione sostitutiva deve necessariamente contenere. In particolare:
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