La Finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005) ha dato la possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, ponendo come condizione l’utilizzo edificatorio dell’area entro i 5 anni successivi alla rivalutazione stessa, cioè entro il 31.12.2010.
Il D.L. n. 216/2011 (Decreto proroghe 2012) ha successivamente portato da 5 a 10 anni il termine per l’utilizzo edificatorio di tali aree oggetto di rivalutazione, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno eseguito le costruzioni entro i 5 anni previsti inizialmente possono continuare a beneficiare della rivalutazione a condizione che l’utilizzo edificatorio avvenga entro il 31.12.2015.
La proroga è giunta, però, dopo oltre un anno dalla scadenza del termine originario di 5 anni, con la conseguenza che i contribuenti che non hanno edificato entro il 31.12.2010 sono già decaduti dai benefici della rivalutazione, con conseguente irrilevanza del maggior valore iscritto a bilancio, sorgere di un credito d’imposta per l’imposta sostitutiva pagata a suo tempo utilizzabile già dal 1° gennaio 2011 in compensazione, e liberazione del saldo attivo di rivalutazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 94/E dell’11.10.2012 ha ritenuto opportuno, quindi, precisare quali sono gli effetti della proroga per i soggetti già decaduti dal beneficio a causa del mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine originariamente previsto del 31.12.2010.
Tali effetti sono diversi a seconda che il contribuente scelga di fruire o no del nuovo termine decennale.
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Se il contribuente sceglie di non fruire dell’apertura dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la decadenza dei benefici della rivalutazione:
Se il contribuente sceglie di fruire della proroga dei termini per l’utilizzo edificatorio dell’area, confermando quindi la rivalutazione: