Se sei un intermediario, e hai inviato correttamente le dichiarazioni entro il 31 ottobre (per effetto della proroga stabilita con Dpcm del 26.07.2017, vedi a tal proposito "Dichiarazioni 2017: il nuovo calendario delle scadenze dopo la proroga"), ora non ti resta che consegnarle e ai clienti, assieme alle ricevute di avvenuta presentazione, entro il 30 novembre.
È importante in questo periodo post dichiarativo verificare che le dichiarazioni siano state correttamente presentate perché in caso contrario è possibile ravvedersi, presentando entro 90 giorni la dichiarazione tardiva, e versando una mini sanzione.
In caso di mancato invio della dichiarazione anche l'intermediario è soggetto a sanzioni, e può rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso, che gli consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni. E' bene precisare che le violazioni dell'intermediario e le relative sanzioni sono distinte rispetto alla violazione commessa dal contribuente, che quindi è sanzionato autonomamente.
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Entro il 30 novembre 2017 gli intermediari devono rilasciare al contribuente (art. 3 comma 6 D.p.r. 322/1998):
L’intermediario deve conservare la dichiarazione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Quindi in relazione al modello Redditi 2017, presentato entro il 31 ottobre 2017, l’obbligo di conservazione terminerà il 31.12.2021 (art. 3 comma 9 D.p.r. 322/1998).
Il contribuente deve verificare il rispetto degli adempimenti da parte dell’intermediario in relazione alla documentazione ricevuta. Qualora l’intermediario non abbia provveduto all’invio, al contribuente rimangono ulteriori 60 giorni, dei 90 previsti, per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione e quindi per presentare la dichiarazione tardiva entro il 29.01.2018 versando la sazione ridotta pari a 25 Euro, con il codice tributo 8911, o in alternativa per incaricare un altro intermediario alla trasmissione del modello Unico.
Il contribuente, infatti, non è esonerato da responsabilità nel caso di mancato/ritardato invio telematico della dichiarazione da parte dell’intermediario esibendo il solo “impegno” all’invio telematico (Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E/2002).
L'intermediario che rientra nella fattispecie di dichiarazione tardiva, e che quindi:
può comunque ravvedersi, e scontare così una minore sanzione se:
Si ricorda, infine, che in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi previsti dal Decreto 31 Luglio 2008 ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal D.Lgs 196/03 all’intermediario può essere revocata l’abilitazione all’invio telematico (art. 3 comma 4 D.p.r. 322/1998).