I contribuenti che, avendone i requisiti, intendono chiedere il rimborso infrannuale dell’IVA relativa al 3° trimestre 2012 o intendono portarla in compensazione, hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per poter presentare l’istanza. Questa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello IVA TR, approvato con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20.03.2012 per recepire le novità in materia IVA.
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Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta (2012 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti, indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e) e, a seguito della Legge Comunitaria 2010 (come vedremo nel prossimo paragrafo), anche lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, tali soggetti possono, in tutto o in parte:
Per richiedere il rimborso o la compensazione del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Di conseguenza, scade il prossimo 31 ottobre 2012 il termine per presentare il modello IVA TR relativamente al credito Iva maturato nel 3° trimestre 2012.
A tal fine, si dovrà essere utilizzato il modello IVA TR predisposto dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 20.03.2012, il quale ha recepito le recenti novità apportate alla disciplina Iva dalla Legge Comunitaria 2010, dalla Manovra di Ferragosto 2011 e dal Decreto fiscale 2012.
In particolare, la Legge Comunitaria 2010 (art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del 15.12.2011), ha introdotto la possibilità di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche in relazione alle operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72, cioè per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi non stabiliti in Italia riguardanti:
purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate (nuovo rigo TD5 “Operazioni non soggette”).
La Manovra di Ferragosto 2011 (art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011) ha, poi, portato l’aliquota IVA del 20% al 21% a partire dal 17.09.2011 (rigo TA11).
Il Decreto fiscale 2012 (art. 8, commi 18-20, D.L. n. 16/2012), infine, ha abbassato da € 10.000 a € 5.000 il limite del credito IVA fino al quale non è richiesta la preventiva presentazione dell’istanza infrannuale per l’utilizzo dello stesso in compensazione c.d. “orizzontale” (novità recepita nelle istruzioni alla compilazione del rigo TD7). In sostanza:
Le scadenze 2012 per la presentazione del modello IVA TR sono le seguenti: