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IL CASO
La questione inizia con la notifica di un avviso di accertamento Iva, Irpeg e Irap 2000 con il quale l'Ufficio, considerata l'inesistenza delle operazioni relative alle fatture emesse da altra ditta a fronte di prestazioni rese nell'anno 2000, in esecuzione di un contratto d'appallo di opere edili, procedeva al recupero dell’Iva indebitamente detratta, e procedeva alla rideterminazione del reddito della stessa con la conseguente liquidazione della maggiore imposta per Irpeg e Irap.
La società contribuente ricorreva davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva quindi contro la società in liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la decisione di primo grado, motivando la sua decisione sul fatto che la circostanza su cui si fondava l'avviso di accertamento, e quindi, il fatto che le fatture ricevute dalla contribuente non trovavano riscontro nella contabilità dell’altra ditta, non era sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
L’Agenzia dell’Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il ricorso a due motivi.
La Suprema Corte respinge il ricorso concordando con la sentenza della CTR e affermando che la detrazione dell’IVA pur in mancanza di contabilizzazione delle fatture da parte del fornitore non è illegittima perché l’esistenza dell’atto commerciale viene provata dall’esistenza del pagamento e del contratto.
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