Speciale Pubblicato il 05/10/2012

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Le procedure concorsuali dopo le novità del Decreto Sviluppo

di Prof. Massimiliano Di Pace

Le modifiche alla legge fallimentare hanno novellato la disciplina relativa al piano di risanamento, all’accordo di ristrutturazione dei debiti, e del concordato preventivo, prevedendo in particolare una maggiore protezione delle imprese in crisi che tentano una soluzione alla crisi di impresa.



L’art. 33 (Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale) della legge 134/20121, di conversione del decreto legge 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. Decreto Sviluppo, o Decreto Passera), ha modificato numerosi articoli della legge fallimentare (R.D. 267/42), con la finalità, come dichiarata dal Governo Monti nella relazione di accompagnamento al decreto legge, di “migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa, e promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore”.

Le modifiche hanno riguardato essenzialmente:
1) Indipendenza del professionista che attesta il piano di risanamento;
2) Ampliamento delle finalità della relazione di attestazione;
3) Protezione della vendita degli immobili dell’impresa in crisi;
4) Anticipazione della tempistica della domanda di concordato preventivo;
5) Pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e rafforzamento
della protezione derivante dalla domanda;
6) Ampliamento della documentazione a corredo della domanda di concordato preventivo;
7) Possibilità di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo;
8) Semplificazione della procedura di approvazione del concordato preventivo;
9) Introduzione della nuova procedura del concordato con continuità aziendale;
10) Estensione della prededucibilità alle diverse tipologie di finanziamenti alle imprese in crisi;
11) Possibilità di richiedere l’autorizzazione di contrarre prestiti prededucibili e pagare i fornitori;
12) Esenzione dagli obblighi civilistici di ricapitalizzazione e di scioglimento in caso di riduzione
del capitale sociale;
13) Inasprimento delle sanzioni penali per i professionisti attestatori di piani.

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TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza