Il contratto di agenzia è disciplinato dall’art. 1742 c.c., il quale recita che una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. In termini analoghi l'agente è definito dall'A.E.C. del 1938 per l'agenzia e rappresentanza commerciale ("é agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona") così come dalla L. 12 marzo 1968, n. 316 istitutiva del ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio (art. 1 comma 2: "agli effetti della presente legge, l'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate").
La prestazione dell'agente consiste tuttavia in atti di contenuto vario e non predeterminato: promuovere è infatti dare impulso, far nascere, sviluppare, progredire; ma l'efficacia causale dell'azione va rapportata più che al singolo contratto, al volume complessivo dei contratti conclusi nella zona assegnata.
IL compenso è costituito normalmente dalla provvigione che consiste in una percentuale sull'ammontare dell'affare portato a compimento. è normalmente costituito dalla provvigione e cioé da un compenso fissato in misura proporzionale al valore dell'affare stesso (art. 1748 c.c.); peraltro essa può consistere in un compenso determinato in misura diversa: ad esempio, in una somma fissa per ogni contratto concluso, indipendentemente dal suo ammontare.
La norma di cui all'art. 1748 ha, quindi, chiaramente natura ordinatoria e non perentoria; prevede cioè il compenso normalmente praticato e cioé la provvigione, ma non esclude che le parti possano ricorrere a forme di compenso diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale.
La derogabilità della norma circa il modo di determinazione della provvigione comporta la derogabilità anche della norma per cui "se l'affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all'agente in proporzione della parte eseguita". Le parti, infatti, non soltanto possono determinare la nozione di "parte eseguita" e la misura della proporzione, ma possono ricorrere anche a criteri diversi di determinazione del compenso dell'agente.
La Direttiva Europea in materia di agenzia, recepita dal D. Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 ha previsto poi che le leggi nazionali avrebbero potuto disporre che l'agente acquistava il diritto alla provvigione nel momento e nella misura in cui si verificava uno dei casi seguenti:
a) il preponente aveva eseguito l'operazione;
b) il preponente avrebbe dovuto eseguire l'operazione in virtù dell'accordo concluso con il terso;
c) il terzo aveva eseguito l'operazione (art. 10, n. 1, della Direttiva).
Aggiungeva che la provvigione si acquisiva al più tardi quando il terzo aveva eseguito la sua parte dell'operazione o avrebbe dovuto eseguirla qualora il preponente avesse eseguito la sua (art. 10 n. 2 della Direttiva). In sostanza la Direttiva lasciava agli Stati membri una facoltà di scelta tra varie ipotesi.
Vi sono significative refluenze della nuova impostazione normativa del rapporto d'agenzia (art. 1748 c.c. modificato dall’art. 3 della legge) in ordine all'imputazione dei costi delle provvigioni.
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