La Legge Finanziaria 2010 aveva riaperto i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010 non in regime di impresa. Veniva consentita, cioè, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2010 non in regime di impresa da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, in modo da aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto e ridurre così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
La rivalutazione comportava il pagamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali.
Per chi ha scelto il versamento dell’imposta sostitutiva in forma rateale, il 31 ottobre 2012 scade il termine per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2010.
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Il perfezionamento della rivalutazione prevista dalla Finanziaria 2010 richiedeva il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva e la redazione e l’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, di una perizia giurata di stima del valore del terreno o della partecipazione alla data del 1° gennaio 2010, adempimenti che dovevano entrambi essere effettuati entro il 2 novembre 2010 (il termine ordinario del 31.10.2010 cadeva di domenica ed il 01.11.2010 era festivo), pena la perdita della possibilità di rivalutazione.
L’imposta sostitutiva poteva, comunque, essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate, da effettuarsi annualmente alla scadenza del 31.10.
In particolare, per chi ha scelto il versamento rateale:
Per chi ha scelto il versamento dell’imposta sostitutiva da rivalutazione in forma rateale, quindi, il 31 ottobre 2012 scade il termine per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2010.
L’aliquota da applicare all’imposta sostitutiva è pari al:
Tale aliquota va applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno di possesso dei beni, per cui “2010” nel caso di specie.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere portata in compensazione nel modello F24 con eventuali crediti disponibili.