Sono state, infatti, modificate le ipotesi che consentono il ricorso a questa fattispecie contrattuale e sono state introdotte nuove modalità sull’uso della prestazione, con l’intento di evitare possibili abusi.
Il Ministero è intervenuto con diverse circolari (18 e 20/2012) e precisa che il lavoro intermittente deve essere inteso come “una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dall’espletamento di prestazioni di carattere discontinuo e intermittente.
Il Ministero precisa che tale fattispecie contrattuale può essere utilizzata anche per “periodi di durata significativa”, ...
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Riforma del lavoro: il contratto di lavoro intermittente o a chiamata – nuove modalità di utilizzo