Innanzitutto bisogna verificare se lo statuto prevede questa forma di finanziamento e regolamenta le relative modalità di erogazione e restituzione dello stesso, alla luce dell’art. 2467 c.c. che ne prevede una postergazione rispetto ad altre passività. Sotto il profilo fiscale si ricorda che gli interessi maturati per il socio persona fisica, non imprenditore, costituiscono reddito di capitale, ex art. 44, co. 4 Tuir.
Ritengo inoltre corretto operare la ritenuta del 20% all’atto del pagamento mentre non si applica ritenuta alcuna, se trattasi di soggetto che detiene la partecipazione nel reddito d’impresa, in quanto gli interessi sono tassati come componente positivo di reddito (d’impresa)...
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Finanziamento soci: senza imposta di registro se l’atto è redatto per corrispondenza