La diatriba, sorta in seguito al diverso disposto normativo (legislativo e fiscale) che accompagna la materia, ha ripreso vigore con la pubblicazione della Riforma delle professioni (Dpr n. 137 del 7/8/2012), recante all’art. 7 l’obbligo della formazione continua per tutti gli iscritti ad albi professionali, ricalcando le formulazioni già introdotte da alcuni ordini.
Il nodo del contendere nello specifico, verte sul dettame dell’ articolo 54, comma 5, del TUIR, secondo cui, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili od a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare, sancendo di fatto una discriminazione tra obbligo formativo e piena inerenza professionale dei relativi costi.
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Professionisti: l’indeducibilà parziale della formazione obbligatoria