La Corte di Cassazione, sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259 ritiene che va rigettata la domanda del lavoratore intesa ad ottenere il riconoscimento di infortunio sul lavoro – il lavoratore asseriva di avere perduto la vista all’occhio destro, e ciò a causa della rottura accidentale di un bicchiere di vetro nel proprio bar ristorante – in quanto il lavoratore non aveva ottemperato all’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Sul punto, va rilevato che è onere del lavoratore fornire la prova di aver subito un infortunio sul lavoro, nonché della nocività dell’ambiente o dell’inadeguatezza delle protezioni messe a disposizione dal datore di lavoro ed infine della sussistenza di un nesso causale tra l’uno e l’altro (Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/2010, n. 8104).
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L’onere della prova dell’infortunio sul lavoro spetta al lavoratore