Con la circolare 34/E del 6 agosto 2012 l’Agenzia stabilisce che il riconoscimento del credito maturato in un periodo d’imposta in cui è stata omessa la dichiarazione potrà avvenire attraverso un’istanza di rimborso o in sede di mediazione e conciliazione.
Prima però il contribuente dovrà pagare le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate con avviso di irregolarità, cartella di pagamento, sentenza definitiva o accordo di mediazione.
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Se il contribuente ha omesso la dichiarazione Iva dell’anno “n”, e nell’anno successivo “n+1” riporta il credito Iva maturato nell’anno “n”, riceverà un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate con cui gli viene:
Spesso il contribuente decide di non pagare, e ricorre in giudizio affermando la spettanza del credito e sostenendo che l’ufficio avrebbe dovuto accertare l’effettività del credito.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E del 6.8.2012, afferma che se la dichiarazione Iva è stata omessa, non è possibile riportare il credito o chiederne il rimborso, a prescindere dal fatto che lo stesso sia effettivamente maturato. Il contribuente potrà recuperare il credito attraverso la procedura del rimborso, ma a condizione che abbia sanato l’irregolarità commessa.
Una volta pagate le somme indicate negli esiti della liquidazione, ed entro due anni, il contribuente potrà chiedere all'Agenzia delle Entrate il rimborso del credito, presentando domanda ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 546/1992. L’ufficio, una volta acquisita la domanda, verificherà l’effettiva esistenza e spettanza del credito, richiedendo eventualmente la documentazione contabile ed extracontabile.
Anche se nella circolare l'Agenzia non specifica i documenti da allegare all'istanza di rimborso, è consigliato presentare copia del registro Iva acquisti e Iva vendite e dei prospetti relativi alle liquidazioni periodiche Iva, nonché copia dei versamenti effettuati (modelli F24). Per consentire agli uffici la verifica della sussistenza del credito, sarà importante allegare anche copia delle fatture d'acquisto, e se il numero delle stesse è rilevante, sarà possibile fornire un campione rappresentativo della tipologia di acquisti effettuati.
Anche per le imposte dirette e per l’Irap l’Agenzia, nella circolare 34/E/2012, conferma quanto indicato ai fini Iva, ossia che il contribuente non può riportare in dichiarazione un’eccedenza a credito generata nel precedente periodo d’imposta per il quale la dichiarazione è stata omessa. Pertanto anche ai fini di dette imposte il contribuente, solo dopo aver versato le somme richieste dall’ufficio potrà chiedere il rimborso del credito ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 546/92.