Il termine per la presentazione dell’istanza di interpello di disapplicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistematica è fissato al 2 luglio 2013 (90 giorni prima della scadenza di trasmissione di Unico 2013), ma per evitare sanzioni sull’errato calcolo dell’acconto 2012 è opportuno presentare l’istanza prima. Ultima chiamata quindi per il 1° settembre, 90 giorni prima del versamento della seconda rata di acconto 2012.
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Il 2012 è il primo anno di applicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistematica, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Pertanto la presentazione dell’istanza di interpello disapplicativo deve essere effettuata entro il 2 luglio 2013, cioè 90 giorni prima della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 (Unico 2013).
Tuttavia, dato che la normativa ha imposto, per il calcolo dell’acconto 2012, che si debba considerare l’imposta dovuta per il 2011, quale dato storico, quella che si sarebbe ottenuta se si fosse applicata la disciplina delle società in perdita sistematica, è sorta l’opportunità per il contribuente interessato, di presentare l’istanza di interpello e ottenere pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate prima del versamento dell’acconto 2012.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare 23/E dell’11.06.2012, ha esposto i diversi casi in cui il contribuente può trovarsi, a seconda che abbia o meno ottenuto risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate prima del versamento del primo acconto 2012, e a seconda del tipo di risposta fornita dall’Agenzia stessa, positiva o negativa.
Occorre segnalare, visto l’approssimarsi del 1° settembre 2012, che se il contribuente non ha ancora presentato istanza, ha un’ultima possibilità di farlo entro il prossimo 1° settembre 2012 (cioè 90 giorni prima della scadenza del 2° acconto 2012). A concedere questa possibilità è la stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 23/E dell’11.06.2012, dove precisa che se l’istanza non viene presentata in tempo utile per ottenere una risposta dall’Agenzia delle Entrate prima della scadenza del versamento della seconda rata di acconto 2012, il contribuente dovrà liquidare l’acconto con i metodi ordinari, e in caso di errore di calcolo verranno applicate le sanzioni.
Come già segnalato dalla stampa specializzata, sarebbe opportuno che l’Agenzia specificasse meglio il contenuto della risoluzione n. 81/E del 27.07.2012, dove indica che sono valide le istanze di disapplicazione delle società in perdita sistematica presentate entro il 3 luglio 2012. Come sopra spiegato, infatti, i termini per gli interpelli relativi al 2012 non sono ancora scaduti.