Speciale Pubblicato il 02/08/2012

Tempo di lettura: 4 minuti

Certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso le P. A.

di Susanna Finesso

I decreti del MEF sulla certificazione del credito alle imprese obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni.Consentite cessione o anticipazione sul credito stesso. La procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi



Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato recentemente 4 decreti sulla certificazione e compensazione dei crediti delle imprese verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) a seguito di varie, susseeguenti disposizioni del Governo Monti con il Decreto liberalizzazioni DL 1/2012 convertito in legge n. 27/2012  e con il Decreto 16/2012  che è interventuto sulla legislazione precedente  (DL 185/2008) . Si e data finalmente attuazione quindi alla possibilità per le imprese di accedere celermente alle risorse di liquidità di cui sono legittimamente titolari per far fronte alle difficoltà della congiuntura economica attuale .

I decreti sono pubblicati sul sito del Ministero: http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/index.asp.

 
Si chiarisce innanzitutto che le Pubbliche amministrazioni debitrici verso le imprese per somministrazione o fornitura di beni e  servizi hanno l’obbligo di rilasciare alle stesse una certificazione che i crediti sono non prescritti, liquidi, certi ed esigibili e disciplinano poi le condizioni per la compensazione di tali crediti con eventuali somme dovute alle amministrazioni stesse . Tale obbligo, inizialmente previsto come facoltà dalla legislazione precedente riservata a Regioni ed enti locali, è stato esteso anche  alle amministrazioni statali.
 

L'articolo continua dopo la pubblicità

La certificazione obbligatoria dei crediti delle imprese

La certificazione obbligatoria dei crediti della PA verso le imprese per fornitura di beni, servizi e appalti è regolamentata da due diversi decreti riguardanti il primo lo Stato e gli enti pubblici nazionali il secondo le Regioni, enti locali e servizio sanitario nazionale  (decreto 12A06962 e 12A06963 del 25 maggio 2012). 

Non sono inclusi nell’ambito di applicazione della normativa le società partecipate e gli enti strumentali di questi soggetti. Non si applica la certificazione neppure ai crediti verso enti locali commissariati  o verso le Regioni sottoposte a piani di rieNtro dai deficit sanitari e relativi enti del SSN.

Tale certificazione consiste nel rilascio di un documento  da parte della  ente debitore pubblico    che  il credito è non prescritto , certo, liquido ed esigibile . Tale certificazione comporta la possibilità di cessione  del credito stesso a banche ed intermediari finanziari abilitati. 

 Le imprese dovranno presentare istanza di certificazione direttamente all’ente debitore, utilizzando il modello allegato ai decreti  alla quale le amministrazioni devono dare riscontro entro 60 giorni , ridotti a 30 giorni per regioni ed enti locali, sia in termini positivi che negativi  (ossia certificando l’esigibilità o l’insussistenza o inesigibilità anche parziale del credito) .  In caso di mancata risposta entro il termine  il creditore può richiedere la nomina di un commissario ad acta che provvede  al rilascio della certificazione entro 50 giorni dalla sua nomina. Non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle domande che vanno indirizzate  direttamente all’amministrazione dell’ente debitore

E’ in fase di preparazione una piattaforma elettronica  per  eseguire la presentazione telematica dell’istanza e il rilascio della certificazione  che consentirà anche  la cessione dei crediti  grazie ad un sistema di  identificazione univoca dei soggetti coinvolti ma nel frattempo esiste una modalità  ordinaria di presentazione dell’istanza mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ministero ha chiarito che la modalità elettronica sarà operativa nel mese di ottobre e ricorda che solo nel caso di istanze presentate attraverso questa  piattaforma sarà possibile avvalersi delle procedure semplificate di cessione del credito a terzi. 

La compensazione dei crediti certificati con le somme dovute alle P.A.

Il ministero dell’Economia ha emesso successivamnte i due decreti datati 25 giugno 2012 che regolamentano la compensazione tra crediti delle imprese certificati dalle PA e eventuali debiti delle imprese stesse verso enti pubblici anche diversi dal quelli debitori per il tramite dell’agente di riscossione .(Decreti n. 12A07402   e 12A07403)  Il primo chiarisce la procedura per la compensazione tra debiti e crediti di enti diversi , il secondo regolamenta l’estinzione del credito tramite assegnazione di titoli di Stato ma il termine per le somme relative al 2011 è già scaduto.

 
Per la compensazione i crediti debbono ovviamente essere certificati come non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e possono essere utilizzati per pagare , anche parzialmente, somme dovute per iscrizione a ruolo relative a:
• Tributi erariali
• Tributi regionali e locali
• Contributi assistenziali e previdenziali e premi assicurativi obbligatori
• Altre somme dovute alla stessa amministrazione titolare del debito verso l’impresa certificato
• Oneri accessori aggi e spese a favore dell’agente della riscossione


La compensazione tra crediti e debiti con le P.A. , si effettua mediante richiesta all’agente della riscossione presentando la certificazione del credito ed indicando in caso di pagamento parziale quali debiti intende estinguere . L’agente della riscossione deve verificare entro tre giorni la validità della certificazione e in caso positivo l’amministrazione debitrice comunica entro 10 giorni dalla richiesta l’esito di tale verifica .

 L’attestazione di avvenuta compensazione viene fornita al creditore dall’agente della riscossione. In caso di compensazione parziale di un credito maggiore del debito, tale attestazione, insieme alla certificazione del credito , costituisce la prova per richiedere il credito residuo.
 

L’agente della riscossione non ha oneri per la compensazione effettuata e gli sono dovuti gli interessi di moda e l’aggio maturati dalla quantificazione del debito fino alla data di estinzione. L’ente debitore è tenuto al pagamento all’ente creditore dell’importo compensato entro 12 mesi dalla data della certificazione. Per pagamenti oltre il termine vengono applicati gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602 1973. Il mancato pagamento comporta riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente debitore, tranne nel caso si tratti di risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale in caso ciò sia impossibile si procede alla riscossione coattiva.



TAG: Agevolazioni Covid-19