Con l'arrivo del mese di agosto scatta la consueta pausa estiva anche per il mondo della giustizia civile, amministrativa e tributaria, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Inizialmente, la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa delle decorrenza dei termini dal 16 settembre.
La norma, però, è stata di recente modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), il c.d. "Decreto Giustizia" che, tra le altre cose, ha ridotto a 30 giorni le ferie annuali dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
La modifica ha comportato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Di conseguenza, a partire da quest'anno, la sospensione dei termini processuali non si avrà più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto, quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
La riduzione della «pausa estiva» da 46 a 31 giorni incide su tutto il calendario processuale, dal ricorso alla mediazione, dalla costituzione in giudizio alla presentazione di documenti e memorie.
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI
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Dal 1° AGOSTO 2015 al 31 AGOSTO 2015
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RIPRESA DECORRENZA TERMINI PROCESSUALI
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Dal 1° SETTEMBRE 2015
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Sospensione feriale: termini processuali sospesi
La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai “termini processuali” e non anche ai termini “amministrativi”. Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC).
Oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”. Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:
- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari in tutti i gradi di giudizio, ma anche deposito di documenti e/o memorie illustrative, istanza di reclamo/mediazione);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
- l’accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
Sospensione feriale: come si computano i giorni
La pausa estiva per i termini del processo determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre.
Più nello specifico, con riferimento alla sospensione feriale dei termini processuali per il 2015:
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2015: si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto 2015, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre 2015;
- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 31 agosto 2015: il decorso dei termini parte dal 1° settembre 2015.
TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA PROCESSUALE ANTERIORE AL 1° AGOSTO 2015
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RIPRESA DECORRENZA TERMINI
DAL 1° SETTEMBRE 2015
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TERMINE INIZIALE DI DECORRENZA PROCESSUALECADENTE
NEL PERIODO 1° - 31 AGOSTO
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INIZIO DECORRENZA TERMINI
DAL 1° SETTEMBRE 2015
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Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica di un atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto 2015, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 31 agosto 2015.
Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, tra il 1° agosto 2015 ed il 31 agosto 2015, i termini iniziano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre 2015.
Sospensione feriale e istanza di reclamo/mediazione
La sospensione feriale si applica anche all'istanza di reclamo/mediazione.
Al riguardo, si ricorda che, per gli atti dell’Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 di valore non superiore a € 20.000, il contribuente destinatario dell’atto, prima di presentare il ricorso in Commissione tributaria, deve presentare un’istanza di “reclamo ” entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che lo ha emesso, a pena di improcedibilità (e non più di inammissibilità, come modificato dalla Legge di Stabilità 2014) del ricorso stesso. L’istanza deve contenere la richiesta di annullamento dell’atto sulla base degli elementi che trovano posto nel ricorso e può contenere anche una proposta di mediazione.
Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno e se formulare una proposta di mediazione. Se l’accordo non viene raggiunto o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.
Per gli atti notificati fino al 1° marzo 2014, l’istituto della sospensione feriale dei termini trovava applicazione solo nel computo dei termini per la presentazione dell’istanza, mentre la chiusura della procedura di reclamo/mediazione doveva comunque avvenire entro 90 giorni dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate aveva ricevuto l’istanza del contribuente. L’Amministrazione finanziaria, cioè, doveva dare comunque risposta di accoglimento o meno dell’istanza entro i 90 giorni da essa senza considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, secondo la Circolare n. 9/E/2012, par. 2.9, si trattava di una fase amministrativa e non processuale.
A seguito della Legge di Stabilità 2014, invece, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche al termine di 90 gg dato all'Agenzia delle Entrate per la trattazione dell'istanza di reclamo/mediazione.
Si ricorda, per completezza, che, come già avveniva in precedenza, il termine per la proposizione dell’istanza di reclamo/mediazione è sospeso di ulteriori 90 giorni nel caso in cui venga presentata dal contribuente un’istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo.