Come noto, l’art. 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero €. 3.600 (al lordo IVA).
Tale obbligo, che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA (operazioni cd B2B) che quelle effettuate con privati, decorre dal periodo d’ imposta 2010 (operazioni cd B2C)
Al riguardo, l’ agenzia ha pubblicato, lo scorso 24 ottobre 2011, un documento contenente le risposte ai quesiti sullo “spesometro” proposti da operatori professionali e associazioni di categoria.
In arrivo anche un software gratuito, che andrà ad affiancarsi al software di controllo già disponibile, allo scopo di rendere più agevole la compilazione dei dati da comunicare.
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I soggetti obbligati (tutti i soggetti passivi Iva eccetto i minimi) devono presentare alle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, la comunicazione relativamente alle “cessioni di beni e … prestazioni di servizi rese e ricevute”:
Tuttavia, per effetto di quanto disposto dalle Entrate per il solo 2010 dovranno essere comunicate le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a €. 25.000 (al netto dell’Iva) mentre a regime la predetta soglia riguarda un ammontare pari o superiore a €. 3.000 (€. 3.600 per operazioni con scontrino/ricevuta fiscale) mentre la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento ovvero a partire dal 30.4.2012.
In sintesi:
- soggette all’obbligo di fatturazione (escluse le operazioni con scontrino/ ricevuta fiscale);
- i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 25.000;
Al riguardo, la trasmissione telematica alle Entrate, per effetto dell’ultima proroga (provvedimento 16.9.2011) dovrà essere effettuata entro il 31.12.2011.
- soggette all’obbligo di fatturazione;
- documentate da scontrino/ricevuta fiscale, a decorre dalle operazioni effettuate dall’1.7.2011 (sono escluse le operazioni effettuate fino al 30.6.2011);
- i cui corrispettivi sono pari o superiori a € 3.000 ovvero a €. 3.600 (compreso Iva);
Al riguardo, la trasmissione telematica alle Entrate dovrà essere effettuata entro il 30.04.2012.
Valore della soglia
Per la verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano l’applicazione del criterio del "valore normale". Si fa presente, inoltre, che per la determinazione di dette soglie (€. 3.000/€.3.600) non vanno considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.
Come anticipato, l’Agenzia ha fornito alcune precisazioni che vengono di seguito indicate.
Contratti "collegati"
Così come previsto dalla CM 24/2011 per il pagamento frazionato del corrispettivo relativo a:
- un unico contratto con corrispettivi periodici
- più contratti tra loro collegati
con un corrispettivo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (€.3.000/€.3.600) dovrà essere comunicato l’importo complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Tale obbligo di segnalazione scatta anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore alla soglia dei 3.000 euro; in tal caso, si indicherà quale modalità di pagamento il codice 2 -“importo frazionato” .
Pertanto, in presenza di due contratti collegati tra loro, anche se:
- singolarmente di importo inferiore a €.3000
- stipulati in due periodi d’imposta diversi
sarà necessario considerare il valore complessivo dei contratti al fine della verifica del limite.
Cosi ad esempio, due contratti collegati di importo pari a €.2.000 ciascuno, vanno entrambi segnalati. Più precisamente, riporteranno quale modalità di pagamento il codice 2 = “importo frazionato”.
Contratti consorzio
Al fine di definire l’obbligo di comunicazione, nel contratto stipulato da un Consorzio:
A. con il committente le operazioni rese (erogazione del servizio) andranno comunicate, anche se inferiori alla soglia, in quanto riconducibili al contratto originario.
B. con le imprese consorziate, la comunicazione delle operazioni, anche se inferiori alla soglia, avverrà anche se il singolo contratto stipulato con il consorziato sia di valore almeno pari a €.3.000. Va,inoltre,precisato che la verifica del superamento della soglia limite, avverrà indipendentemente dall’eventuale contratto originariamente stipulato dal consorzio con il committente.
Contratti a corrispettivi periodici
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la Circolare delle Entrate 28/2011 ha stabilito che la comunicazione va effettuata:
- per i corrispettivi dovuti in un intero anno solare
- di importo complessivo pari o superiore a €.3.000
Nella stessa circolare l'Agenzia ha precisato che la soglia va verificata complessivamente anche per i contratti conclusi verbalmente (se le parti non hanno stipulato alcun un atto scritto) tenendo conto delle operazioni effettuate nell'anno allo stesso fornitore/cliente.
Circolare Entrate 28/2011: “Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, somministrazione, noleggio, locazione, ecc.), anche se conclusi verbalmente, la soglia dei 3.000 euro va verificata complessivamente, tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell’anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente.
Nel caso di pagamenti frazionati relativi ad un unico contratto con corrispettivi periodici “l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila"
Le risposte fornite dalle entrate hanno ora chiarito che:
Fatturazione differita
Se viene emessa un’unica fattura riepilogativa differita, relativa a più operazioni di acquisto/vendite (documentate da DDT o altro documento equipollente)
- effettuate nel corso di un mese
- nei confronti dello stesso cliente/fornitore (rapporti commerciali costanti)
il superamento della soglia va verificato facendo riferimento all’importo complessivo della fattura stessa e non in relazione alle singole operazioni documentate.
Infatti, la fattura riepilogativa differita “va considerata come il documento che rappresenta l'operazione oggetto di comunicazione”.
Come già chiarito nella Circolare 21.6.2011, n. 28/E, nel campo “data dell’operazione” va “indicata la data di registrazione dell’operazione…”, la quale è pertanto rappresentata dalla data della fattura differita.
Fatture riepilogative
Se in un’unica fattura vengono documentate operazioni di natura diversa e non collegate tra loro (cessione di beni e prestazione di servizi) per un valore complessivo superiore alla soglia dei 3 mila euro, l’obbligo di segnalazione scatta:
Fattura cointestata
Nell'ipotesi di fattura co-intestata (ad esempio come nel caso degli eredi per una fattura del notaio) l’agenzia chiarisce che l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari.
Analogamente alla fattura riepilogativa, la verifica del superamento della soglia fa riferimento all’importo totale della fattura.
Qualora la quota parte dell’ importo relativa ad uno dei cointestatari risulti inferiore ai 3.000 euro, andrà indicato, quale modalità di pagamento, “importo frazionato”(codice 2).
Pertanto, nelle fatture cointestate l’ obbligo di comunicazione scatta:
- in relazione all’ 'ammontare totale del documento
- indipendentemente dal numero dei cointestatari
Note di variazione
Come precisato nella precedente Circolare delle entrate 24/2011 le operazioni devono essere comunicate al netto di eventuali note di variazione effettuate nello stesso periodo d’imposta.
Inoltre, il numero della fattura oggetto di rettifica non è obbligatorio. Nei campi “Data dell'operazione” e “Numero della Nota di Variazione” vanno indicate quindi solo le note di variazione relative ad operazioni già comunicate.
Le note di variazione relative a operazioni già comunicate e non effettuate nello stesso anno in cui viene emessa/ricevuta la nota di variazione vanno utilizzati esclusivamente i record di dettaglio 4 e 5 del tracciato
Nota di addebito: l’operatore può indicare nell’elenco le operazioni di importo inferiore a € 3.000 in quanto “al netto” delle note di addebito emesse/ricevute dall’1.1 al 30.4 dell’anno successivo a quello di riferimento dell’elenco.