Come noto, l’art. 21 del DL n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero €. 3.600 (al lordo IVA).
L’obbligo in esame, che riguarda sia le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA che quelle effettuate con privati, decorre dal periodo d’ imposta 2010.
Infatti, per il solo 2010 dovranno essere comunicate le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di ammontare pari o superiore a €. 25.000 (al netto dell’Iva) mentre a regime la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a €. 3.000 (€. 3.600 per operazioni non soggette a fatturazione) e la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30.04 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con il recente Provvedimento 16.9.2011 è stata disposta la proroga al 31.12 di tale termine limitatamente all’ anno 2010.
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Sono tenuti all’ adempimento in esame tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti per un ammontare pari o superiore alla soglia indicate (compresi i soggetti dotati di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia), nonché le stabili organizzazioni.
Sono, inoltre, obbligati a detta comunicazione anche:
Soggetti esclusi:
Operazioni straordinarie: nel caso in cui un contribuente fosse oggetto di operazioni straordinarie (quali fusione, scissione, conferimento, ecc.) o altre trasformazioni, l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni oltre soglia ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra negli obblighi di quello estinto.
I soggetti obbligati devono presentare alle Entrate, esclusivamente con modalità telematiche, la comunicazione relativamente alle “cessioni di beni e … prestazioni di servizi rese e ricevute”:
- rilevanti ai fini Iva;
- documentate da fattura o da scontrino/ricevuta fiscale;
- i cui corrispettivi, siano di importo pari o superiore a € 3.000 (al netto dell’ Iva) ovvero a €. 3.600 (compreso Iva) generalmente per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale.
Osserva: per la determinazione di dette soglie (€. 3.000/€.3.600), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.
Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l’obbligo di comunicazione, occorre avere riguardo ai corrispettivi dovuti in base alle condizioni contrattuali, salvo che specifiche disposizioni normative non prevedano l’applicazione del criterio del "valore normale".
Sono invece escluse dalla comunicazione in quanto non rilevanti ai fini IVA:
Il nuovo adempimento (che ha cadenza annuale) deve essere assolto entro il 30.04 di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all'anno d'imposta precedente (quindi al 30.04.2012 per l’ anno 2011).
Solo per il 2010, il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni inizialmente previsto al 31.10.2011 è stato, con il Provvedimento 16.9.2011 dell’Agenzia delle Entrate, prorogato al 31.12.2011.
Tale proroga si è resa necessaria “per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico” connessi con la modifica delle specifiche tecniche.
Esoneri
Con riferimento all’ anno 2010 è prevista l’esclusione dalla comunicazione:
- delle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione (pertanto, non vanno comunicate le operazioni documentate con scontrino/ricevuta fiscale);
- i cui corrispettivi sono inferiori a € 25.000.
Scaduti i termini di presentazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione dei dati può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di sanzioni (previo annullamento della prima comunicazione inviata).
E' consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto tale termine, si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
Sanzione amministrativa
L'articolo 21, co. 1 del DL n. 78/2010 dispone che “per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori:
- l'omessa trasmissione della comunicazione
- ovvero, l'invio della comunicazione con dati incompleti o non corrispondenti al vero
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €.258 ad €. 2.065.
Secondo quanto precisato nel Provvedimento 22.12.2010 nella comunicazione, in relazione a ciascuna cessione e acquisto o per ciascuna prestazione resa o ricevuta, devono essere riportati i seguenti dati:
- se persone fisiche: indicare cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale;
- se soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale;
- per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
Pertanto, con il Provvedimento 16.9.2011 sono state apportate modifiche (eliminati/introdotti alcuni dati) alle specifiche tecniche allegate al precedente Provvedimento 22.12.2010.