Con la pubblicazione in via definitiva della Legge n.106/2011 di conversione del c.d. “Decreto Sviluppo” il legislatore, a decorrere dal 13.7.2011, inserisce una ulteriore semplificazione di tipo documentale in tema di registrazione cumulativa di più fatture dal modesto importo.
Oggetto di modifica è l’ art. 6 del il DPR n.695/96 (che reca il “Regolamento per la semplificazione delle scritture contabili”) il quale prevede la possibilità di registrare le fatture al di sotto di una certa soglia (ex trecentomila lire pari a €.154,94) attraverso l’ utilizzo un documento riepilogativo.
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Come è noto, i soggetti imponibili ai fini IVA qualora effettuino prestazioni di servizi o cessioni di beni sono tenuti all’emissione della fattura, anche sotto forma di conto, nota, parcella o altri documenti simili.
In particolare, l’art. 23 del DPR n. 633/1972 prevede che tutte le registrazioni debbano essere effettuate seguendo l’ordine della numerazione delle fatture tenendo conto della data della loro emissione.
Pertanto, il principio generale alla base dell'Iva dispone che l’annotazione:
- sul registro Iva acquisti (art. 25 Dpr 633/72);
- sul registro Iva vendite (art. 23 Dpr 633/72);
deve avvenire generalmente "fattura per fattura".
Con il cd Decreto Sviluppo il legislatore porta a 300 euro la soglia monetaria stabilita per l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 6 dell'art. 6 del Dpr n. 695/96. Pertanto, i soggetti passivi Iva hanno la possibilità di registrare le fatture attive e passive, anziché singolarmente, attraverso un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
Viene quindi stabilito:
Va ricordato, inoltre, che nel documento riepilogativo vanno riportati gli estremi delle fatture riepilogate.
LIMITE DI IMPORTO
La norma in esame non fa alcun riferimento "all'importo" delle fatture per la verifica del nuovo limite. Pertanto, in assenza di chiarimenti dell'Agenzia, si ritiene che tale importo sia cautelativamente riferito al totale fattura (comprensivo dell’Iva).
Nessun limite di importo (art. 25 ultimo comma del DPR n. 633/72), invece, alla registrazione cumulativa delle fatture d'acquisto relative :
L'annotazione nei corrispondenti registri avviene nel rispetto della tempistica ordinaria.
In particolare :
le fatture emesse o le autofatture emesse (ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/72) nel corso del mese di importo inferiore a €.300
annotate cumulativamente attraverso un documento riepilogativo vanno registrate entro il 15 del mese successivo a quello a quello di emissione (analogamente a quanto avviene per la registrazione dei corrispettivi documentati dallo scontrino di chiusura giornaliero);
le fatture di acquisto ricevute nel mese (C.M. 53/2008) non sono soggette a un termine perentorio di registrazione. Il diritto alla detrazione può essere esercitato entro i termini:
della liquidazione periodica (mensile o trimestrale)
della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto viene esercitata il diritto alla detrazione della relativa imposta
Le fatture di vendita o di acquisto di importo inferiore alla nuova soglia prevista possono essere registrate, anziché singolarmente, mediante annotazione di un unico documento riepilogativo, il quale deve riportare:
Il riferimento riguarda:
In ogni caso, nell'ipotesi di registrazione riepilogativa delle fatture di acquisto, queste ultime devono comunque essere numerate progressivamente dal destinatario.
AUTOFATTURE
Con il DL sviluppo viene estesa la possibilità di registrazione cumulativa, sia dal lato attivo che passivo, anche alle fatture relative alle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) sempre che siano di importo contenuto entro il nuovo limite di 300 euro.
Si tratta delle autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR n. 633/1972, in riferimento cioè alle operazioni effettuate in Italia dal cedente/prestatore non residente anche per il tramite di un rappresentante fiscale in Italia.
Registro autofatture riepilogative: nulla cambia rispetto al regime ordinario di registrazione.
Le autofatture potranno essere registrate alternativamente:
• sia nel registro acquisti che nel registro vendite;
• in un unico registro "sezionale delle autofatture" che supporti la liquidazione dell'Iva tra gli acquisti e vendite.
Osserva: tale possibilità si ritiene applicabile in base al principio di alternatività tra le due procedure (C.M. 12/2010):
L'annotazione unica nei registri Iva di una pluralità di fatture pur costituendo una importante semplificazione per i contribuenti che abitualmente emettono numerose fatture d’importo ridotto, ha natura esclusivamente fiscale e pertanto genera alcuni elementi di criticità in ragione:
Sulla base di tale assunto, è bene ricordare che: