Come noto, il regime dell'«IVA per cassa», in vigore dal 28 aprile 2009 , è un regime opzionale per il cedente che, oltre a doverne dare corretta indicazione in fattura, ha rilevanti riflessi sulle modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA.
Con l’articolo 7 del DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009), viene estesa la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l’Iva diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione. Il differimento dell’esigibilità dell’IVA era, infatti, già previsto dall’articolo 6 del DPR 633/72 ma limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica, tra i quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, le camere di commercio, etc..
Aliquota Iva al 21%
Le PMI che applicano il regime dell’ IVA per cassa possono posticipare l'effetto finanziario dell'aumento dell'aliquota IVA dal 20% al 21% all’incasso della fattura emessa, in quanto l'esigibilità dell'imposta si verifica con il pagamento del corrispettivo.
Al riguardo, il documento Iva verrà emesso:
– con l'aliquota del 21% se l'operazione è effettuata a partire dal 17/09/2011 (data di entrata in vigore della L. 148/2011 di conversione del DL 138/2011)
– con l'aliquota del 20%, se l'operazione è effettuata anteriormente a tale data.
Pertanto, rispetto al regime ordinario, l’iva per cassa posticipa solo il momento in cui l’ imposta diviene esigibile (e detraibile) lasciando inalterati gli altri adempimenti procedurali.
La stessa Agenzia delle Entrate con la C.M. 45/11 ha chiarito che “l’aliquota Iva applicabile resta determinata sulla base del momento di effettuazione dell’operazione anche per le operazioni interessate dall’art.7 del D.L. n.185/08”.
Ambito soggettivo
I soggetti che possono fruire del regime dell’Iva per cassa, sono coloro che:
Ambito oggettivo
Come anticipato, le operazioni oggetto del differimento dell’esigibilità Iva riguardano le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Sono, pertanto, escluse dall’ applicabilità dell'IVA per cassa:
- regime “monofase” (art. 74, DPR 633/72 );
- regime del margine per beni usati (art. 36, DL 41/1995);
- regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72).
Possono, inoltre, essere oggetto del regime del differimento dell’esigibilità dell’Iva:
Momento di effettuazione dell' operazione
L’art. 6, comma 5 del DPR 633/1972 disciplina il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria. In particolare: «l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate».
Il medesimo articolo specifica che:
- le cessioni di beni si considerano effettuate:
• nel momento della stipulazione dell’atto, se relative a beni immobili;
• nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Per tutte le altre cessioni, sia di beni mobili che di immobili, i cui effetti traslativi o costitutivi siano differiti (es. vendita di cosa futura, vendita di cosa altrui, ecc.) il momento impositivo coincide col verificarsi di tali eventi.
Per i beni mobili, tuttavia, l'operazione imponibile si considera effettuata decorso un anno dalla loro consegna o spedizione.
Limite temporale
Il Legislatore ha introdotto un limite temporale al differimento dell’esigibilità dell’imposta. Infatti, l'imposta diviene comunque esigibile, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato, dopo il decorso di un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione.
Lo stesso cessionario/committente avrà facoltà di detrarre la relativa Iva anche se non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Il limite temporale di un anno oltre il quale l’imposta diviene esigibile e detraibile, viene meno se, prima del decorso di tale termine , il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
In particolare :
In caso di revoca delle procedure concorsuali:
- se la procedura viene revocata dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione oggetto di differimento, l’Iva diviene esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca.
- per le procedure esecutive, l’esigibilità dell’Iva rimane sospesa, anche dopo il decorso di un anno, limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l’esecuzione forzata, così come risultano dalle fatture indicate nel titolo esecutivo.
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Il cedente/prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante annotazione in fattura. Viene, infatti, inserita in fattura la seguente annotazione: “operazione IVA con esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in Legge n. 2/2009”.
In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie.
Resta fermo, pertanto, l’obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall’articolo 21 del DPR 633/72 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari.
Il cedente/prestatore deve computare l’imposta nella liquidazione periodica relativa al mese/ trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione salvo il caso in cui il cessionario o committente sia stato precedentemente assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Nel caso in cui il corrispettivo sia incassato solo in parte, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione .
Attenzione: secondo le indicazioni della circolare 20/E/2009 “per individuare il momento del pagamento il cedente/prestatore farà riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario)”.
Adempimenti del cessionario/committente
Il cliente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve:
Tale previsione esplicita la regola generale di cui all’articolo 19 del DPR 633/72 secondo cui “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati … sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile …”. Poiché l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per il cessionario o committente, se e nei limiti in cui spetti, è differita sino a tale momento.
Le operazioni effettuate con IVA ad esigibilità differita nei confronti dello Stato e degli altri Enti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (Regioni, Province, Comuni, ASL, Università, INPS, INADEL, ecc.) vanno riportate nell’apposito Rigo VE36 della Sezione 4, che consente di far partecipare l’importo al volume d’affari dell’anno 2011 senza tenere conto della relativa IVA per la quale non si è verificato il presupposto dell’esigibilità.
Per cui, tutte le operazioni effettuate nel 2011 e per le quali il pagamento non è avvenuto nello stesso anno, devono essere comprese nel campo 1 del rigo VE36.
Tali operazioni:
Nel campo 2 del rigo VE36 deve essere distintamente indicato l’ammontare delle operazioni effettuate nel corso del 2010 secondo il regime c.d. “IVA per cassa” ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 185 del 2008. In tali casi, infatti, l’imposta diventa esigibile, al momento del pagamento del corrispettivo.
Nel quadro VE del modello IVA 2012 è, inoltre, presente il rigo VE37 denominato “(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011”.
In tale rigo deve essere indicato, per diminuire il volume d’affari (ma senza essere preceduto dal segno “meno”), l’ammontare delle operazioni che hanno concorso al volume d’affari dell’anno o degli anni precedenti e per le quali nell’anno 2011 si é verificata l’esigibilità dell’imposta.
Tali operazioni vanno indicate altresì, in corrispondenza dell’aliquota applicata:
- nei righi da VE1 a VE9
- nei righi da VE20 a VE23
ai soli fini della determinazione dell’imposta dovuta nel corrente anno (2011)
Infatti, le operazioni effettuate nel corso degli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (e che hanno quindi concorso a formare il volume d’affari di tali anni), per le quali il pagamento è intervenuto nel 2011, (ad esempio, operazioni nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici) devono essere comprese nei righi da VE20 a VE23 al fine della determinazione dell’imposta a debito, e nel rigo VE37, al fine di non tenerne conto nella determinazione del volume d’affari.
Analogamente a quanto precisato per il quadro VE, le fatture ricevute nel 2011 con IVA ad esigibilità differita dovranno essere riportate nel quadro VF.
In particolare, nel rigo VF20 andranno indicate quelle operazioni (passive) effettuate in applicazione della disciplina dell’IVA “per cassa”.
Nel quadro VF del modello IVA 2012 è, inoltre, presente il rigo VF21 denominato “(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011”.
Nel Rigo VF21 vanno indicati gli acquisti registrati negli anni precedenti, per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2011. Tali acquisti vanno indicati, altresì, in corrispondenza delle rispettive aliquote nei righi da VF1 a VF12, ai soli fini della determinazione dell’imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicarsi senza essere preceduto dal segno “meno”) deve essere sottratto dal totale degli acquisti del 2011.