Speciale Pubblicato il 16/01/2016

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Gli aspetti civili e fiscali del contratto di comodato

di Dott. Raffaele Pellino

Il contratto di comodato rappresenta lo strumento principale per poter utilizzare gratuitamente un bene mobile o immobile.



La nozione di comodato è contenuta nell’art. 1803, c.c., il quale, al comma 1, afferma che: “il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
La (sostanziale) gratuità distingue il comodato dalla locazione, infatti, se per l'uso della cosa altrui, mobile o immobile, è previsto un corrispettivo, il contratto che si configura è la locazione.
Il Codice Civile, che regolamenta tale tipologia contrattuale dall’art. 1803 all’art. 1812, non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale, né probatoria; tuttavia, è prassi comune preferire la forma scritta per rendere più agevole la soluzione di eventuali controversie tra le parti e per evitare la presunzione di cessione e di acquisto a titolo oneroso ai fini fiscali.
Il trattamento fiscale dei beni in comodato è strettamente vincolato all’oggetto e alle parti che intervengono nel contratto e, pertanto, occorre stabilire il tipo di bene, mobile o immobile, nonché le parti interessate, privati o soggetti economici.
Ai fini IVA, l’operazione posta in essere non ha rilevanza e non richiede l’assolvimento di alcun obbligo, in quanto si tratta di prestazione senza corrispettivo. Ai fini Imu/Tasi, invece, il proprietario dell’immobile è tenuto al pagamento dell’imposta.
 

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Aspetti civilistici

Gli aspetti civilistici del contratto di comodato possono essere così riassunti:
- le parti che intervengono nel comodato sono:

- oggetto del contratto di comodato può essere:

- forma durata e contenuto del contratto:

E' possibile non fissare espressamente alcun termine di durata del comodato e lasciare che essa sia desumibile dalla generica destinazione che il bene può avere per sua propria natura o dalla sua specifica destinazione, individuata per mezzo delle particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento.
Il comodante ha, comunque, il diritto di esigere in qualsiasi momento la restituzione anticipata della cosa qualora sopraggiunga un bisogno urgente ed imprevisto (art. 1809, comma 2, c.c.).

Obblighi del comodatario
L'art. 1804 c.c. prevede che il comodatario:
• custodisca e conservi il bene con la diligenza del buon padre di famiglia
• si serva del bene esclusivamente per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa
• non conceda a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Nel caso in cui il comodatario non rispetti tali obblighi, il comodante è legittimato a richiedere la restituzione della cosa stessa oltre il risarcimento dei danni subiti.
Il comodatario deve restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto.
Nel caso in cui non sia stato pattuito contrattualmente un termine, il comodatario deve restituire la cosa quando se ne sia servito in conformità del contratto.

Perimento della cosa
La responsabilità del perimento della cosa grava sul comodatario nei seguenti casi:
• se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con una cosa propria o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria (art. 1805 co. 1 c.c.);
• nel caso di perimento della cosa impiegata per un uso diverso o per un tempo più lungo rispetto a quello a lui consentito per causa non imputabile al comodatario, qualora lo stesso non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso e l'avesse restituita a tempo debito (art. 1805 co. 2 c.c.);
• se la cosa è stata stimata al momento del contratto anche nel caso in cui i perimento sia avvenuto per causa non imputabile al comodatario (art. 1806 c.c.).
Nel caso in cui la cosa si deteriori per il solo effetto dell'uso e senza colpa del comodatario, lo stesso non risponde del deterioramento.
Sul comodatario gravano le spese ordinarie necessarie all'uso, alla custodia, alla conservazione e alla manutenzione della cosa.

Obblighi del comodante
Il comodante, ai sensi dell'art. 1808 c.c., ha l'obbligo di mantenere la cosa in stato tale da servire all'uso e, pertanto, sono a suo carico le spese straordinarie per la conservazione della stessa.
 

Aspetti fiscali

Nonostante, civilisticamente, il contratto di comodato non sia soggetto ad alcun vincolo di forma, da un punto di vista fiscale, al fine di evitare la presunzione di cessione e di acquisto a titolo oneroso, è importante che l'intenzione di porre in essere un rapporto di comodato gratuito sia manifestata per iscritto mediante:
- la redazione di un contratto su carta bollata o uso bollo da registrare in caso d'uso;
- lo scambio di corrispondenza commerciale su carta intestata da spedire in plico aperto con raccomandata onde avere la data certa.

Ai fini delle imposte dirette il trattamento fiscale dei beni in comodato è strettamente vincolato all'oggetto e alle parti che intervengono nel contratto stesso e pertanto occorre in primis stabilire il tipo di bene, mobile o immobile, ed i soggetti intervenuti, privati o soggetti economici.
Nel caso di contratto di comodato stipulato tra privati ed avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sarà il comodante a dichiarare la rendita catastale aggiornata con i coefficienti di rivalutazione e maggiorata di un terzo.
Tale maggiorazione non deve essere applicata qualora l'immobile ad uso abitativo sia dato in comodato ad un proprio familiare (ad esempio genitori che danno in comodato l'appartamento al figlio), purché questi dimori abitualmente nell'immobile e ciò sia comprovato da iscrizione anagrafica.

Registrazione dell' atto ed imposta

Prima di stabilire il corretto trattamento fiscale del contratto di comodato ai fini dell'imposta di registro, è bene ricordare che quest' ultima colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale formati in Italia o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto di beni immobili o aziende situate in Italia (R.M. 6 febbraio 2001, n. 14).
Nel caso di contratto di comodato è opportuno distinguere tra le seguenti due fattispecie:
• contratto di comodato redatto in forma scritta;
• contratto di comodato stipulato verbalmente.

Contratto in forma scritta
Nel caso di un contratto di comodato redatto in forma scritta, per una corretta applicazione dell'imposta di registro, occorre effettuare una ulteriore distinzione a seconda che il contratto abbia ad oggetto:
• beni immobili;
• beni mobili.
Il contratto di comodato di beni immobili redatto in forma scritta è annoverato tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione dell'imposta in misura fissa (euro 200,00) indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata;
Infatti, sia che sia redatto come scrittura privata non autenticata che nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata per i beni mobili deve essere registrato, solamente in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.

Contratto in forma verbale
L'art. 3 comma 1 del DPR 131/86 elenca i contratti redatti verbalmente che devono essere sottoposti a registrazione.
Il contratto di comodato non rientra tra quelli elencati e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di registrazione (sia nel caso in cui concerna beni immobili che mobili), tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti (ris. Agenzia delle Entrate 25.5.2006 n. 71/E).
L'art. 3 co. 2 del DPR 131/86, infatti, dispone che al contratto di comodato si applichino le disposizioni dell'art. 22 del DPR 131/86, il quale prevede che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69 (ovvero sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta)".
La sentenza della Corte di Cassazione 3.1.91 n. 13 ha, inoltre, affermato che "nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d'imposta ".
Pertanto restano esclusi dal campo di applicazione dell'imposta di registro i contratti verbali di comodato aventi ad oggetto beni mobili o immobili ad eccezione del caso in cui siano citati in altri atti scritti (ad esempio contratti di locazione o affitto di beni immobili nel territorio dello Stato).

Controlli sui contratti
Il contratto di comodato ha natura essenzialmente gratuita e tale caratteristica distingue il comodato dalla locazione.
L'art. 20 del DPR 131/86 prevede che l'imposta di registro sia applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente.
Con riferimento al contratto di comodato, quindi, l'Agenzia delle Entrate è legittimata ad effettuare controlli per stabilire se effettivamente a fronte dello stesso non sia stato pagato alcun corrispettivo, per appurare che il comodato non nasconda in realtà una locazione.
 

La registrazione del contratto di comodato per godere delle agevolazioni IMU

La recente Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'obbligo di registrazione del contratto di comodato tra parenti in linea retta (genitori/figli) per poter beneficiare della riduzione della base imponibile Imu del 50%.

L'agevolazione si applica alle unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.

La registrazione del contratto è solo una delle condizioni necessarie, occorre infatti anche che il comodante:

possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;

risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Per fruire dell'agevolazione, inoltre, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti richiesti.



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