L’obbligo scaturisce dalla Circolare n. 17 del 30 maggio che a proposito degli “ Adempimenti per accedere al regime fiscale di vantaggio” stabilisce che in considerazione delle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e abbiano già aperto la partita Iva senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro sessanta giorni dall’emanazione della circolare, senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.
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Nuovi minimi che accedono nel 2012 al regime di vantaggio: l’opzione scade il 30 luglio