Per effetto delle novità introdotte dalla Manovra Monti, dal 2012 sono cambiate le regole relative all'applicazione dell’imposta di bollo relativa ai conti correnti, libretti di risparmio e titoli, prodotti ed altri strumenti finanziari ed ai costi di fidi e sconfinamenti da conto corrente. Le regole attuative sono state fissate, rispettivamente:
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Dal 1° gennaio 2012 l’imposta di bollo per l’invio di:
è pari a:
E’ prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta qualora il titolare sia persona fisica e il valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5.000 €.
Se il conto corrente ha giacenza negativa, cioè è in rosso, e se questo è intestato ad una persona fisica:
L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta all’anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta è l’anno civile (giorni di calendario).
Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, o in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno, l’imposta di bollo dovuta deve essere rapportata al periodo rendicontato.
Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate anche le regole di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a titoli, prodotti e altri strumenti finanziari indicati all’art. 1 del TUF (valori mobiliari come azioni e obbligazioni, certificati di deposito, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), compresi i depositi bancari o postali, anche rappresentati da certificati.
Tale imposta di bollo è, infatti, ora dovuta in misura proporzionale (e non più per scaglioni come era stato previsto dalla Manovra estiva). Più precisamente, tale imposta di bollo si applica nelle misure dell’1‰ annuo per il 2012 e dell’1,5‰ dal 2013, con:
L’imposta di bollo sulle comunicazioni relative a titoli, prodotti ed altri prodotti finanziari si applica:
In mancanza di tali valori (di mercato, nominale o di rimborso), si considera il costo di acquisto del prodotto finanziario, desumibile dalle evidenze dell’intermediario.
Per quanto concerne i costi bancari di fidi e sconfinamenti, la Manovra Monti ha inserito nel T.U.B. (Testo Unico delle leggi in materia creditizia e bancaria – D. Lgs. n. 385/1993) il nuovo art. 117-bis, che fissa le regole generali per la “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”. Le regole attuative sono state poi fissate dal Decreto CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 30.06.2012. In particolare, con effetto già dal 1° luglio 2012, possono esserci solo i seguenti oneri a carico dei clienti:
Se vi è sconfinamento solo sul saldo per valuta, non si applica nessuno dei due.
La commissione di istruttoria veloce non si applica se, nei rapporti con i consumatori privati, lo sconfinamento non supera i € 500 e non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi.