Con la recente circolare 26/2012, l’Agenzia torna ad occuparsi della determinazione della base imponibile IRAP. In particolare si affrontano alcune delle questioni rimaste dubbie dopo i precedenti interventi delle circolari n. 27, n.36 e n.39 del 2009.
Viene così ribadito che:
- Per i beni acquisiti dal 2008 (oppure acquisiti con la disciplina previgente, ma che all’01/01/2008 non presentavano disallineamenti tra valore civile e fiscale) le svalutazioni sono irrilevanti, in quanto contabilizzate nella voce B.10.c di CE che non concorre alla formazione del valore della produzione netta. Inoltre l’ammortamento deducibile ai fini IRAP è determinato attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi:
- in sede di dichiarazione IRAP
- ripartendo il valore fiscale del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente) sulla base della residua vita utile del bene stesso.
- Gli accantonamenti al fondo di ripristino dei beni aziendali in affitto o usufrutto sono deducibili, in capo all’affittuario (usufruttuario) per il valore imputato a Conto economico (OIC 19) “sulla base di elementi oggettivi e valida documentazione” (la determinazione degli accantonamenti è sottratta alla discrezionalità degli amministratori ) e in ciascun periodo d’imposta, attraverso l’effettuazione di una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione.
- Ai fini della deducibilità dei costi per il personale addetto in R&S si richiede un’attestazione relativa all’effettività delle spese sostenute rilasciata dal presidente del Collegio sindacale ovvero da un professionista iscritto all’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del CAF. Inoltre, risolvendo un dubbio sorto al riguardo, l’Agenzia precisa per fruire del beneficio, non è necessario che l’attestazione si accompagni alla predisposizione di una perizia giurata di stima da parte “di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili”.
- I proventi (voce A.4 del CE) riguardanti la capitalizzazione della voce di costo relativa agli interessi passivi ed al costo del personale concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
- Gli accantonamenti effettuati a fronte di eventuali costi di chiusura delle discariche e “post” chiusura sono deducibili già nell’esercizio di competenza (ovvero in quello di contabilizzazione nelle voci B.12 o B.13 del CE), senza dover attendere l’effettivo sostenimento dell’onere. Questi, secondo l’agenzia, sebbene indicati nella voce B12) o B13) del conto economico, saranno deducibili (in ciascun esercizio) attraverso il meccanismo delle variazioni in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione.
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Per ulteriori dettagli ed esempi scarica la nostra recente Circolare del Giorno:
IRAP: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla determinazione della base imponibile