La Manovra Monti, poi modificata dal Decreto fiscale, ha introdotto, con applicazione già dal periodo d’imposta 2011:
da parte di persone fisiche residenti in Italia.
Entrambe le imposte dovranno essere versate entro oggi 9 luglio 2012, senza maggiorazione.
Per l’adempimento, si dovrà tenere conto delle regole attuative fissate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 05.06.2012 e dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 28/E del 02.07.2012.
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L’imposta patrimoniale sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) è pari allo 0,76% annuo ed è dovuta su tutti gli immobili detenuti all’estero a vario titolo (proprietà o altro diritto reale) da parte di persone fisiche residenti in Italia ed a qualsiasi uso destinati. L’IVIE non è dovuta se il suo importo non supera i € 200 (immobile di valore non superiore a € 26.381).
Per gli immobili detenuti nei Paesi extra-UE o extra-SEE, come valore dell’immobile (base imponibile dell’IVIE) si deve assumere:
Per gli immobili detenuti in uno dei Paesi UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia (Norvegia e Islanda, no Svizzera), si utilizza prioritariamente il valore catastale utilizzato nel Paese estero per l’assolvimento delle imposte patrimoniali o sui trasferimenti, anche in caso di successione o donazione.
Solo in mancanza di questo (come per Belgio, Francia, Irlanda e Malta), si applica la regola generale, quindi si assume:
oppure, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del Reddito Medio Ordinario (RMO) senza però un meccanismo di moltiplicatori locali analoghi a quelli della legislazione italiana, il contribuente può assumere come valore dell’immobile quello che si determina moltiplicando il RMO per i moltiplicatori IMU.
L’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero da parte delle persone fisiche residenti in Italia (IVAFE) a qualsiasi titolo (proprietà o altro diritto reale), è pari a:
A differenza di quanto espressamente stabilito per l’IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell’imposta in esame.
Il valore delle attività finanziarie da assumere come base imponibile dell’IVAFE è costituito dal valore di mercato rilevato al 31.12 di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute. Se le attività non sono più possedute al 31.12, si deve fare riferimento al valore di mercato delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione.
Nel caso in cui le attività finanziarie abbiano una quotazione nei mercati regolamentati, invece, si considera:
Entrambe le imposte patrimoniali sono dovute in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso e devono essere versate entro il termine di versamento del saldo Irpef, quindi, con riguardo al 2011:
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 54/E del 7 giugno 2012.