Speciale Pubblicato il 04/07/2012

La Cassazione sulle attività solidaristiche delle Onlus anche se effettuate a pagamento

di Dott: Sergio Ricci

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 9688 del 17 aprile 2012, ha confermato le agevolazioni previste per le Onlus qualora vi sia almeno almeno una condizione di svantaggio di cui all'art. 10, D.Lgs 460/97, seppur in presenza di corrispettivi per le attività svolte.



L’importanza sentenza sopra richiamata è stata occasione per ribadire che quanto già previsto da una precedente sentenza della Cassazione (24883/2008) e cioè che : “in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 10 del D.lgs. 460/97, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a ‘persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari’, dev’essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando a escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse”.

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