L’importanza sentenza sopra richiamata è stata occasione per ribadire che quanto già previsto da una precedente sentenza della Cassazione (24883/2008) e cioè che : “in materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 10 del D.lgs. 460/97, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a ‘persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari’, dev’essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando a escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse”.
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