Il Decreto Crescita (art. 24 del D.l. 83/2012) ha introdotto un credito d’imposta per le nuove assunzioni da parte delle imprese di personale altamente qualificato, senza limiti temporali di applicazioni: si tratta, infatti, di un intervento di carattere sistemico e permanente. La norma è entrata in vigore il 26 giugno 2012 ma devono essere ancora stabilite le modalità per usufruire dell'agevolazione.
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Potranno usufruire dell’agevolazione tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Restano esclusi i lavoratori autonomi nonché i soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi (in quanto quest’ultimi non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti).
Il contributo è pari al 35% del costo aziendale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, e verrà fruito nella forma di credito d'imposta con un tetto massimo di 200.000 € annui per ciascuna impresa. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto riguardante la deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109 del tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Il contributo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di:
Le imprese dovranno presentare apposita istanza, secondo modalità che verranno stabilite con decreto ministeriale. Per consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare l’utilizzo del credito, evitando utilizzi non spettanti, esso dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, e in quelle relative ai periodi d’imposta di utilizzo. Il credito, inoltre, non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari a 250.000 € previsto dall’art. 1 comma 53 della l. 244/1997.
Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:
I controlli sull’effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di € 5.000.