Con questa sentenza della CTR del Veneto le richieste formulate dal contribuente, quantomeno nel secondo grado di giudizio, hanno trovato positivo accoglimento, in quanto i giudici del riesame hanno censurato la decisione della CTP di Verona n. 135/04/11 che si era espressa, in senso contrario, all’istanza di rimborso dell’IRAP.
Prima di commentare rapidamente la sentenza della CTR giova richiamare brevemente momenti e determinanti alla base dei fatti processuali.
L'articolo continua dopo la pubblicità
Vai ai blog di Fisco eTasse per leggere l'articolo completo