Speciale Pubblicato il 22/06/2012

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La nuova detrazione del 50% per le ristrutturazioni immobiliari

di Susanna Finesso



Il Decreto sviluppo approvato venerdì 15 giugno ha apportato importanti novità sugli  incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, estendendoli sia dal punto di vista dell’aliquota , che della soglia massima che della durata per favorire i contribuenti e cercare di dare un sostegno allo sviluppo delle imprese edili così seriamente danneggiate dalla crisi attuale. In particolare:


l’agevolazione del 36% di detrazione IRPEF sulle spese per lavori di ristrutturazione edilizia, già a regime come art. 16 bis del TUIR grazie al DL 201/2011, viene innalzata fino al 50%. Ciò sarà  in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto in Gazzetta e  fino al 30 6 2013. Inoltre il tetto massimo di importo detraibile viene fissato a 96.000 e non più a 48.000 euro


l’incentivo del 55% per il risparmio energetico ai fini IRPEF E IRES, dal 1 gennaio 2013 invece che scendere al 36% come previsto dalla Manovra Monti, viene uniformato a quelle delle ristrutturazioni e viene prorogato fino al 30 .6. 2013.

Le misure citate nella relazione pare quindi  entreranno in vigore quindi in momenti diversi, favorevoli al contribuente:


• le detrazioni per spese di ristrutturazione “generica” passeranno dal 36% al 50% dal momento dell’entrata in vigore del decreto (che corrisponde al giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero entro pochi giorni), mentre


• la detrazione del 50%, in luogo del 55%, per il risparmio energetico si applicherà solo a partire dal 1 gennaio e fino al 30 giugno 2013, salvo ovviamente future (probabili) proroghe o messa a regime

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Le spese di ristrutturazione agevolabili

Riassumiamo di seguito gli interventi attualmente agevolabili
Su parti comuni di edifici residenziali lavori di :
1) manutenzione ordinaria
2) manutenzione straordinaria
3) restauro e risanamento conservativo
4) ristrutturazione

Su singole unita immobiliari e loro pertinenze i lavori di

 1) manutenzione straordinaria
2) restauro e risanamento conservativo
3) ristrutturazione

Adeguamenti normativi e  documenti di prassi hanno chiarito che come spese di ristrutturazione si intendono in particolare anche:

 
• ricostruzione e ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di calamità naturali
• realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali
• eliminazione delle barriere architettoniche per i portatori di handicap
• interventi per prevenire atti illeciti da parte di terzi
• cablatura degli edifici e contenimento dell’inquinamento acustico
• interventi per il risparmio energetico
• misure antisismiche e messa in sicurezza statica su edifici o complessi di edifici
• bonifica dell’amianto
• opere volte ad evitare infortuni domestici
• restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita o all’assegnazione delle singole unità immobiliari
• spese di progettazione e prestazioni professionali connesse

Gli interventi per il risparmio energetico compresi nell’agevolazione

Riportiamo anche  l'elenco degli interventi agevolabili compresi  nella normativa del "vecchio"  bonus energetico , iossia la detrazione dalle imposte IRPEF E RIES pari al 55%:

• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella nel decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro .


interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica definiti dallo stesso decreto ). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.

 
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro

 
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore e impianti geotermici ad alta efficenza 

I dubbi sui soggetti beneficiari e le categorie di immobili

Purtroppo per ora la sovrapposizione delle due normative diverse sul tema, pone molti dubbi sull’applicazione pratica delle agevolazioni in particolare perché i lavori per "opere finalizate al conseguimento di risparmi energetici"  erano gia rientrati come agevolabili al 36% , con la manovra Monti, ma manca ancora il relativo decreto attuativo. Sull'argomento infatti la relazione del governo nel Decreto sviluppo è molto sintetica:

a. Agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione.
Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L’agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari. La proposta prevede l’innalzamento, fino al 30 giugno 2013, delle soglie di detrazione IRPEF al 50% (attualmente è prevista al 36%) per lavori fino a 96 mila euro (attualmente fino a 48 mila euro), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.
b. Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica.
E’ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 la detrazione di imposta del 50 per cento per le spese per interventi di riqualificazione energetica (fino al 31 dicembre 2012 resta valida la detrazione pari al 55%).

In ambito IRES la normativa per il bonus energetico  del 55% prevedeva l’asseverazione di un tecnico abilitato, la certificazione energetica e la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Inoltre , essendo rivolta solo agli utilizzatori degli immobili escludeva comunque gli immobili-merce ed era ammessa solo per i fabbricati ad uso strumentale delle imprese. 

 Non si sa ancora se per questa agevolazione verranno mantenute le norma specifiche o con i tipi di interventi e l’aliquota saranno assimilati anche gli adempimenti

Ancoram, per quanto riguarda i soggetti IRES beneficiari , mentre sono certamente escluse dal nuovo bonus al 50% le società di capitali, esistevano già alcuni documenti contrastanti dell’Agenzia sull’estensione dell'agevolazione ai soci di società di persone e alle imprese individuali,

 
E’ particolarmente urgente quindi oltre, alla pubblicazione del testo completo del Decreto sviluppo, l’ emanazione del decreto attuativo sulla messa a regime del 36% ( ART. 16 bis comma 10 del TUIRE) e definitivi chiarimenti dell’Agenzia in tema di soggetti IRES che facciano luce su una materia tanto intricata quanto fondamentale per l’auspicato sviluppo di uno dei settori trainanti dell’economia nazionale .



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