Con la legge di stabilità 2012 è stato prorogata, anche per il periodo 01/01-31/12/2012 l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività. Con l’apposito DPCM del 23/03/2012 pubblicato in GU n. 125 del 30/05/2012 sono stati fissati i nuovi limiti di detassazione per l’anno 2012. Pertanto, dall’01/06/2012 i datori di lavoro, tenuto conto dei requisiti previsti, potranno assoggettare ad imposta sostitutiva le somme erogate per incrementi di produttività secondo i nuovi limiti.
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Pertanto, con il DPCM del 23/03/2012 viene fissato:
Viene così ristretta sia la platea dei potenziali beneficiari che l’importo massimo detassabile.
Alle somme erogate in eccesso rispetto al limite agevolabile si applica la tassazione ordinaria
Secondo l’Agenzia il riferimento all’importo lordo riguarda la sola imposta sostitutiva e non il contributo previdenziale a carico dei lavoratori.
In pratica, la variazione dell’importo non dovrebbe creare particolari difficoltà ai datori di lavoro che avessero pagato ai dipendenti importi detassabili. In tal caso, questi potranno provvedere ad effettuare gli opportuni aggiustamenti in sede di fine anno o di fine rapporto.
Diversamente, qualora un datore di lavoro abbia applicato l’imposta sostitutiva sui premi erogati (nei primi mesi del 2012) ad un dipendente che nel 2011 ha dichiarato un reddito superiore ai 30.000 euro (e quindi escluso, per il 2012, dall’agevolazione) dovrà:
Al fine di individuare il limite reddituale, il datore di lavoro deve prendere in considerazione le retribuzioni erogate al lavoratore dipendente: