Entro il termine de pagamento delle imposte bisognerà verificare le risultanze di Gerico e laddove l’esito non sia quello sperato occorrerà decidere se effettuare l’adeguamento o mantenere il dato risultante dalla contabilità, individuando – se possibile – le cause che giustificano lo scostamento da indicare nel campo delle annotazioni. A tal fine ricordiamo che i contribuenti che risultano naturalmente congrui o che si adeguano al ricavo puntuale, non potranno subire accertamenti in base all’articolo 10 della L. 146/98.
Per un maggiore appronfondimento sui nuovi modelli approvati scarica la nostra Circolare del Giorno n. 129 del 20.06.2012
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I nuovi modelli approvati
L’approvazione dei modelli è arrivata a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.06.2012 di approvazione dei correttivi “crisi”. I modelli approvati sono 206, così suddivisi:
• 51 per il settore delle manifatture;
• 61 per quello dei servizi;
• 24 per i professionisti;
• 70 per il commercio.
Per quanto riguarda le novità di quest’anno si segnala:
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il restyling dell’impaginazione, che è a tutta pagina anziché a tre colonne, rendendo così più facile la lettura;
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è stata introdotta un’avvertenza specifica per i contribuenti ex minimi nelle “Modalità di compilazione” delle istruzioni: i contribuenti che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2010 o precedenti, hanno cessato di avvalersi del regime dei minimi, dovranno fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tener conto degli effetti derivanti dall’applicazione del principio di cassa applicato nei periodi di imposta precedenti e relativo a quel particolare regime fiscale;
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attraverso il nuovo quadro V (“Ulteriori dati specifici”), il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni:
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svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente;
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redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali;
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adozione del regime dei “minimi”;
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ovvero, se esercita in maniera prevalente l’attività di “consorzio di garanzia collettiva fidi”, “bancoposta” o “affitto di aziende”, può fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio;
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con il quadro Z, invece, vengono richieste ulteriori informazioni (che variano da studio a studio) utili all’aggiornamento degli studi, evitando in tal modo l’invio di uno specifico questionario;
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è stato precisato, inoltre, che il prospetto dedicato ai contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso studio di settore, può essere comunque compilato anche se i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti non superano il 30% dei ricavi complessivi.
Le sanzioni quest’anno sono più onerose
Per effetto delle novità introdotte dal D.l. 98/2011, i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l’applicazione degli studi di settore, sono soggetti a sanzioni più onerose rispetto a quanto avveniva in passato:
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per l’omessa presentazione del modello si applica la sanzione amministrativa di 2.065 € (prima invece la sanzione era compresa tra un minimo di € 258,00 ad un massimo € 2.065,00);
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se il modello viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, la sanzione si riduce a 1/8 della sanzione minima (quindi € 32), prima invece si riduceva ad 1/10 della sanzione minima (25 €);
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in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi, la sanzione massima e minima, prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, è elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi (mentre prima era elevata del 10%).