In presenza di alcune particolari casistiche, il contribuente, prima di versare la prima rata di acconto 2012 delle imposte derivanti da UNICO 2012, deve procedere al ricalcolo degli acconti 2012, precedentemente determinati in base al metodo storico, sulla base delle nuove norme introdotte con le varie manovre intervenute nel 2011 e, da ultimo, nel 2012 con il Decreto fiscale. Il ricalcolo si ha per le seguenti fattispecie:
Resta ferma, comunque, la facoltà di ricorrere al metodo previsionale.
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In passato, il reddito derivante dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico era determinato “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato” (c.d. “rendita figurativa”) “in ogni caso”, quindi anche se locati (art. 11, comma 2, della Legge n. 413/1991).
Il D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto fiscale”) ha modificato il trattamento fiscale di tali immobili con decorrenza dal periodo d’imposta 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), stabilendo che:
Il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) ha modificato dal 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il trattamento fiscale dei beni concessi dall’imprenditore in godimento ai soci o ai familiari, stabilendo che:
Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2012, si assume, come imposta del periodo precedente (2011, metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
Di recente, la Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 ha precisato che la differenza tra l’acconto calcolato senza tener conto delle nuove disposizioni e l’acconto determinato in base alle nuove norme potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di acconto, senza applicazione di sanzioni, ma comunque con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.
La Manovra di Ferragosto 2011 ha introdotto due importanti novità per le società di comodo:
Le novità decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ma nella determinazione degli acconti 2012, si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11.06.2012, seguito dalla Circolare n. 23/E del medesimo giorno, sono state individuate le fattispecie, al verificarsi delle quali la società in perdita sistematica non è considerata non operativa, senza necessità di presentare istanza di interpello disapplicativo. Le società che per le quali si verificano tali cause di disapplicazione automatica nel periodo 2008 – 2011 sono autorizzate a non ricalcolare gli acconti 2012.
La Manovra di Ferragosto 2011 ha innalzato la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative, anche se destinati a riserve indivisibili. La modifica ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.09.2011, quindi dal 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. In particolare:
E’ divenuta, inoltre, tassabile la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (prima esclusi totalmente dalla tassazione).
Nella determinazione degli acconti IRES dovuti per il 2012, si assume, come imposta del periodo precedente (2011, metodo storico), quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole, quindi occorrerà rideterminare l’IRES 2011 in base alle nuove regole e assumere tale nuovo valore “virtuale” come base di riferimento per il calcolo degli acconti IRES 2012 con il metodo storico.