In tale ambito possono riscontrarsi due fattispecie riconducibili a operazioni “oggettivamente inesistenti” ovvero a operazioni “soggettivamente inesistenti”: l’“inesistenza oggettiva” postula che l’operazione documentata non esista materialmente ovvero sia effettuata con modalità “quantitative” difformi, mentre l’ “inesistenza soggettiva” riguarda la falsità del soggetto emittente, richiama dunque il tema dell’interposizione, relativamente a beni realmente consegnati o a servizi resi, sebbene fatturati da soggetti diversi.
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