L’articolo 41 (regime fiscale di attrazione europea) prevede che nell’ipotesi in cui l’azienda straniera decidesse di intraprendere nel nostro territorio nazionale una nuova attività economica, può scegliere l’applicazione della normativa tributaria presente nell’ambito di uno dei Paesi dell’Unione. È cioè riconosciuta la possibilità agli imprenditori stranieri di poter applicare il regime fiscale più favorevole presente in uno dei ventisette Stati europei, senza essere obbligati ad applicare la normativa prevista nel luogo di residenza.
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