L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 72479 del 18.05.2012, ha approvato il nuovo modello AA9/11, utilizzabile dalle persone fisiche per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva a partire dal 22.5.2012. Il nuovo modello AA9/11 utilizzabile, ricordiamo, a partire dal 22.05.2012, è disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate assieme alle relative istruzioni di compilazione.
Nello stesso provvedimento l’Agenzia ha modificato le istruzioni relative al modello AA7 /2011 che è riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche . Inoltre, per coloro che iniziano un’attività e intendono essere iscritti nell’archivio VIES (e quindi autorizzati all’effettuazione di operazioni intracomunitarie), è necessario compilare il quadro “I” del modello, indicando il volume di acquisti e cessioni UE che si presume di effettuare.
Vediamo con ordine e più in dettaglio le novità.
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L’approvazione del nuovo mod. AA9/11 e delle relative istruzioni si è reso necessario a seguito della “nuova” disciplina per i contribuenti minimi introdotta, a decorrere dal 2012, dall’art. 27, DL n. 98/2011, c.d. “Manovra correttiva”.
Il nuovo modello contiene infatti il nuovo campo dedicato al modificato regime dei minimi, che dovrà essere compilato dai soggetti in possesso dei requisiti, intendano usufruirne. Le istruzioni per la compilazione dispongono che: “la casella deve essere barrata dai contribuenti che ritengono di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e che intendono avvalersi dello stesso”.
Ricordiamo a proposito che, il “nuovo” regime dei minimi è riservato innanzitutto alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007 e prevede un regime di tassazione agevolata con imposta sositutiva dell'IRPEF del 5% e importanti semplificazioni amministrative.
Tale regime ha una durata limitata, in quanto si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi, a prescindere dall’età del contribuente. Vi è una deroga per i contribuenti under 35 , per i quale il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo d’imposta ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.