Speciale Pubblicato il 07/06/2012

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Nuovi minimi, nessuna attività nel triennio precedente

di Gesuato Elisabetta

Il calcolo del triennio, per accedere al regime dei nuovi minimi, va effettuato secondo i giorni di calendario, e non in base al periodo d’imposta. Nella circolare 17/E del 30.05.2012 le preziose istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime dei minimi entrato in vigore il 1° gennaio 2012.



La prima condizione che il contribuente deve verificare per entrare nel nuovo regime dei minimi, è di non deve aver esercitato, nel triennio che precede l’inizio dell’attività che si vuole assoggettare al regime agevolato, un’attività artistica o professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare. Ecco i chiarimenti forniti a riguardo dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 17/E del 30.05.2012.

Per un maggiore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 121 dell'8 giugno 2012

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Per il calcolo dei tre anni precedenti contano i giorni di calendario

Secondo l’Agenzia delle Entrate il calcolo dei tre anni precedenti l’inizio dell’attività che si intende assoggettare al regime agevolato, va effettuato secondo i giorni di calendario, e non in base al periodo d’imposta.
Ad esempio: Tizio ha cessato la precedente attività il 31.05.2009, nel mese di luglio 2012 può senz’altro iniziare una nuova attività utilizzando il nuovo regime dei minimi, senza dover attendere il 1° gennaio 2013, ossia il termine dei 3 periodi d’imposta.

La mancanza di attività riguarda anche il socio di società di persone o il collaboratore dell’impresa familiare

A tale proposito, secondo l’Agenzia, può comunque applicare il nuovo regime:



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