Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 255658 del 27.12.2011, ha definito gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2012. Si tratta degli stessi importi previsti per il 2011 dal Decreto interministeriale del 21.04.2011. Le misure fissate dal Ministero possono essere, comunque, aumentate in percentuale dalle singole Camere di Commercio. Si consiglia, pertanto, di verificare prima presso la propria Camera di Commercio l’eventuale presenza di tale maggiorazione.
Attenzione: con D.p.c.m. dell'8.6.2012 è stato prorogato il termine di versamento del diritto annuale dovuto dai contribuenti soggetti agli studi di settore
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Soggetti interessati
Sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2012:
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tutte le imprese che al 01.01.2012 risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e quelle che si iscrivono in corso d’anno;
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i soggetti iscritti solo nel Rea (Repertorio economico amministrativo), come le associazioni e gli enti no profit, fino al 2010 esclusi dal pagamento del diritto annuale e divenuti poi dal 2011 soggetti obbligati.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dal pagamento del diritto annuale 2012:
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le imprese che, al 31.12.2011, risultano in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, salvo l'esercizio provvisorio dell'attività;
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le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2011 purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.01.2012;
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le società e gli altri soggetti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31.12.2011, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30.01.2012;
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le cooperative che alla data del 31.12.2011 sono state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa.
Importi del diritto annuale 2012
Il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio può essere dovuto in misura fissa o in misura percentuale, a seconda del tipo di soggetto. In particolare:
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per le imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del Registro delle Imprese, il diritto è dovuto nella misura fissa di € 200;
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per le imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, il diritto è dovuto nella misura fissa di € 88;
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per i soggetti iscritti al REA, il diritto è dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30;
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per le società di persone, le società di capitali, le cooperative ed i consorzi, il diritto è dovuto in misura proporzionale in base ai seguenti scaglioni di fatturato Irap 2011:
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da € 0 a € 100.000,00: € 200;
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da € 100.000,01 a € 250.000: € 200 + 0,015% della parte eccedente € 100.000;
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da € 250.000,01 a € 500.000,00: € 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000;
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da € 500.000,01 a € 1.000.000: € 255 + 0,010% della parte eccedente € 500.000;
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da € 1.000.000,01 a € 10.000.000,00: € 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000;
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da € 10.000.000,01 a € 35.000.000: € 1.115 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000;
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da € 35.000.000,01 a € 50.000.000,00: € 2.365 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000;
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da € 50.000.000,01: € 2.815 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 (fino ad un massimo di € 40.000);
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per le società tra avvocati e le società semplici non agricole, il diritto è dovuto, in via transitoria, nella misura di € 200 pari al primo scaglione di fatturato;
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per le società semplici agricole, il diritto è dovuto, in via transitoria, nella misura del 50% di quella prevista per il primo scaglione di fatturato, quindi € 100;
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per le unità locali, il diritto è dovuto nella misura del 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200;
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per le unità locali e le sedi secondarie site in Italia di imprese con sede principale all’estero, il diritto è pari a € 110;
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per le imprese costituitesi nel 2012, se rientranti nella categorie delle imprese che devono versare il diritto annuale in misura proporzionale, il diritto è dovuto per il 1° anno nella misura fissa di € 200 come per il primo scaglione di fatturato.
Termini e modalità di versamento
Il diritto annuale 2012 deve essere versato, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il:
con modello F24 indicando il codice tributo 3850 e, come “codice ente” la sigla della Provincia della Camera di Commercio territorialmente competente, cui il tributo è dovuto.
E’ possibile portare il diritto annuale in compensazione con eventuali crediti vantati dal contribuente.