L’Agenzia delle Entrate ha diffuso venerdì 1 giugno la circolare n. 19 /E dedicata a chiarire alcuni dubbi in tema di detrazioni per molte diverse tipologie applicabili nel 730 e in UNICO 2012 . Vediamo in dettaglio i chiarimenti in tema di edilizia.
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DETRAZIONE 36%: INIZIO LAVORI , COSTO MANODOPERA, LAVORI SU CONDOMINI
Sulla soppressione dell’obbligo di comunicazione dell’inizio dei lavori di ristrutturazione al Centro Operativo di Pescara sopravvenuta con il DL 70/2011 del 14 maggio 2011, la circolare chiarisce, sul problema della decorrenza , che è possibile fruire della detrazione per i lavori iniziati in tutto il 2011 e non solo prima della data del decreto, a condizione che si indichino in dichiarazione ossa nel 730 (righi e51,E52,E53) o in UNICO 2012 (righi RP51-RP54) i dati catastali dell’immobile (la normativa precedente veniva richiesto di inviare separatamente). I contribuenti che hanno correttamente inviato la comunicazione richiesta per i lavori iniziati prima del 14 maggio dovranno segnalarlo barrando la colonna 2 ”CO Pescara/Condominio”.
Anche per quanto riguarda l’indicazione separata del costo della manodopera la soppressione dell’obbligo vale per tutto l’anno 2011, anche retroattivamente rispetto all’entrata in vigore, il 14 maggio, del decreto n. 70 sulla semplificazione fiscale. Quindi le detrazioni fiscali , sia su lavori di ristrutturazione che di riqualificazione energetica degli immobili spettano anche se il costo della manodopera non è evidenziato in fattura .
Per quanto riguarda i lavori effettuati su parti comuni di condomini, la detrazione Irpef del 36% è possibile con la semplice certificazione da parte dell’amministratore di condominio. Il contribuente dovrà inserire solo il cf del condominio nella sua dichiarazione mentre amministratore indicherà i dati catastali nel quadro AC della propria.
DETRAZIONE PER ACQUISTO BOX 2010
Sempre a seguito del DL 70 che ha soppresso l’obbligo di comunicazione, la Circolare 19/E conferma che e’ ancora possibile fruire della detrazione per l’acquisto di box pertinenziali effettuato nel 2010 inserendo i dati catastali dell’immobile nelle dichiarazioni 2012 (righi da E51 A E54 del 730 e righi da rp51 a RP 54 di Unico 2012 , associati alle spese sostenute.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
Per la detrazione IRPEF del 36 % ormai a regime (DL 201/2011) delle spese di lavori di ristrutturazione, la circolare chiarisce che il contribuente ha l’obbligo di conservare, per eventualI richieste da parte dell’amministrazione finanziaria, i documenti di autorizzazione richiesti dalla legislazione o altrimenti una dichiarazione sostitutiva con la data di inizio lavori e l’attestazione che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitano di alcun titolo abilitativo .
TRASFERIMENTO DELLE DETRAZIONI IN CASO DI VENDITA
In caso di vendita dell’immobile su cui si sono effettuali lavori di ristrutturazione le detrazioni ancora spettanti si trasferiscono all’acquirente sia nel caso di tratti di detrazioni del 36% che del 55 % per riqualificazione energetica.
Resta valida comunque su questo tema , per l’Agenzia, il punto 2.1.14 della circolare 95 del 12 maggio 2000 riguardante le clausole negli atti di compravendita che possono stabilire tra di loro a chi compete la fruizione di eventuali detrazioni residue al 31 .12 dell’anno di trasferimento di un immobile . Solo In mancanza di accordi per le cessioni successive al 17 settembre 2011 la fruizione delle quote di detrazione residua passa all’acquirente.
RETE FOGNARIA E BONIFICA DEL SUOLO
La circolare 19 chiarisce che sui lavori di bonifica del suolo effettuali a seguito di ristrutturazioni e adeguamento della rete fognaria su parti dell’edificio la detrazione fiscale non si estende automaticamente ma la necessità di tali lavori per l’esecuzione dell’opera agevolabile deve essere provata con approfondite perizie tecniche. Solo in questo caso si può applicare la detrazione del 36%.