Secondo un recente orientamento assunto dalla giurisprudenza tributaria del merito la cartella di pagamento non può essere notificata direttamente per posta dall’agente delle riscossione ma solo ed esclusivamente per mezzo dei soggetti a ciò preposti dalla norma (art. 26, c. 1, dPR 602/1973). Tali soggetti sono, nello specifico: gli ufficiali di riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali.
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