La Circolare n. 3 del 18 maggio 2012 del Dipartimento delle Finanze dedica un apposito spazio all’illustrazione delle agevolazioni e delle esenzioni previste per l’Imu.
Per quanto riguarda le agevolazioni Imu, la Circolare precisa che sono previste:
- la riduzione della base imponibile del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a spese del proprietario dell’immobile. Alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione. In alternativa, il contribuente potrà presentare una dichiarazione sostitutiva;
2. l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze
3. l’aliquota ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali
4. la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota Imu fino allo 0,4% per:
- gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, cioè: relativi a imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni;
- gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
- gli immobili locati (compresi gli immobili affittati);
- la possibilità per il Comune di ridurre l’aliquota Imu fino allo 0,38% per gli “immobili merce” , cioè gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; l’aliquota ridotta è applicabile fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato e a condizione che il fabbricato non sia locato; Tale riduzione comunque non può applicarsi per un periodo superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
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Le esenzioni IMU
Per quanto riguarda le esenzioni dall’Imu, l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 richiama quelle previste dall’art. 9, comma 8, D. Lgs. n. 23/2011. Ecco un elenco sintetico:
- Immobili posseduti dallo stato
- Immobili posseduti da regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi tra detti enti e consorzi tra tali enti ed altri enti individualmente esenti, enti del servizio sanitario nazionale
- Fabbricati categorie da E/1 a E/9
- Fabbricati destinati ad uso culturale
- Fabbricati destinati al culto
- Fabbricati di proprietà della Santa Sede
- Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in italia
- Terreni agricoli siti in aree montane o di collina ex art. 15, Legge n. 984/1977
- Immobili utilizzati da enti non commerciali “con modalità non commerciali”
- Fabbricati rurali ad uso strumentale siti nei comuni montani di cui all’apposito elenco istat
- Fabbricati siti nelle zone colpite dal sisma d’Abruzzo distrutti o inagibili
Le agevolazioni e le esenzioni rimesse alla regolamentazione dei Comuni
Premesso che le riduzioni di aliquote eventualmente deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di gettito (50%) riservata allo Stato vediamo un quadro di sintesi delle modifiche attuabili dai Comuni.
Sull’ aliquota ordinaria 0,76% Il Comune può intervenire, con delibera del consiglio comunale come segue:
- modificare in aumento o diminuzione l’aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali portandola quindi a 0,46 minimo o 1,06 massimo.
- diminuire fino allo 0,4% nel caso di:
- immobili non produttivi di reddito fondiario;
- immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
- immobili locati;
3. diminuire fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice (immobili merce):
-
fintanto che permane la destinazione alla vendita del fabbricato;
-
a condizione che il fabbricato non sia locato;
-
per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
Sull’ aliquota ridotta dello 0,4% per l ‘ ABITAZIONE PRINCIPALE e sue PERTINENZE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può :
• aumentare/diminuire tale aliquota per un massimo di 0,2% cioè portarla a 0,2 minimo o 0,6 max
Sull’aliquota ridotta dello 0,2% Per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Il Comune, con delibera del consiglio comunale, può
• diminuire tale aliquota fino allo 0,1%.
Le province autonome di Trento e Bolzano, oltre che prevedere la riduzione dell’aliquota Imu per i fabbricati rurali strumentali fino allo 0,1%, possono anche, con propria legge, consentire agli enti locali di introdurre altre esenzioni, detrazioni o deduzioni.