Tra i chiarimenti di maggior importanza, formulati dalla circolare 8E del 16 Marzo 2012 che analizza le novità introdotte dai D.L. n. 98/2011, n. 138/2011 e n. 201/2011, in materia di Studi di Settore (SDS), si segnalano quelli relativi all’accertamento fondato su tali strumenti presuntivi e su metodi induttivi nonché del trattamento sanzionatorio in caso di irregolarità relative all’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi.
I princìpi che il legislatore ha introdotto negli interventi normativi che si sono succeduti sono sinteticamente riconducibili ai seguenti aspetti:
L’obiettivo che fa da liaison tra gli aspetti caratterizzanti delle innovazioni normative sopra delineati, è quello di individuare negli SDS una metodologia accertativa adottabile in via extracontabile alle varie realtà settoriali sempre più capace di stimare compiutamente ricavi e compensi degli operatori economici ad essa interessati. Vale però la pena di soffermarsi brevemente per alcune puntualizzazioni su tale metodologia, evidenziando i soggetti che ne restano esclusi e i relativi limiti.
Sono esclusi dall’applicazione degli SDS:
Quest’ultimi, dunque, rappresentano un importante strumento a disposizione dell'Amministrazione finanziaria che attraverso una serie di analisi economiche e di tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi e/o compensi che si presumono attribuibili al contribuente. L'obiettivo è quello di individuare le condizioni di operatività delle imprese e di determinare i ricavi attraverso un processo di stima che si può definire “ inferenziale “.
Attraverso gli SDS l'Agenzia delle entrate può procedere ad accertare in via induttiva, ossia extra-contabilmente, il reddito derivante dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, secondo quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. d) e comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.
L'accertamento induttivo si distingue dunque in:
• accertamento analitico induttivo
• accertamento induttivo “stricto sensu” di cui all'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
In punto di diritto si segnala anche che le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 26635 del 2009 dichiararono che gli SDS hanno natura di mere presunzioni semplici e che, anche nella fase procedimentale, è necessario il contraddittorio con il contribuente. La sentenza è condivisibile e si allinea agli orientamenti più evoluti della giurisprudenza costituzionale ed internazionale.
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Per scaricare il Commento completo e il testo della Circolare clicca qui: Rafforzamento della metodologia accertativa fondata sugli studi di settore