La sentenza rappresenta il punto d’arrivo di un tortuoso percorso processuale in cui una s.a.s. e relativi soci, avevano presentato ricorso per cassazione, avverso le sentenze da n. 185/2009 a n. 196/2009 della Comm. Trib. Reg. di Napoli.
I giudici del riesame, infatti, avevano accolto l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate, relativamente ad una sentenza di primo grado che aveva ritenuto fondato il ricorso dei contribuenti contro l’ accertamento che rettificava il reddito rilevando una maggiore percentuale di carico e l'omessa contabilizzazione di ricavi, desunti anche dalle risultanze dei controlli bancari.
L'ufficio, come si rileva dalla lettura della sentenza, aveva fondato la rettifica del reddito solo sulle movimentazioni bancarie, prescindendo dalla maggiore percentuale di carico e dalle quote di ammortamento.
Con la proposizione di un ricorso unificato ex art 274 c.p.c., le censure formulate dai contribuenti (s.a.s. e soci) nei confronti delle sentenze d’appello, 3 per la società e ben 12 per i soci, erano incentrate sui seguenti motivi:
La sentenza in commento è particolarmente importante perché offre un’interpretazione della norma che presiede alle indagini finanziarie, assolutamente inequivocabile, precludendo la possibilità al contribuente in fase istruttoria e, successivamente anche in sede giurisdizionale, di operare “compensazioni” tra costi (prelevamenti) e ricavi (versamenti) essendo i versamenti non documentati identificabili quali “ricavi” non dichiarati al pari dei relativi prelevamenti dai conti bancari.
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