Speciale Pubblicato il 15/05/2012

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Prepararsi al rimborso IRAP dopo il Decreto fiscale

di Susanna Finesso

Attesa per i chiarimenti dell'Agenzia sul calcolo del rimborso IRAP tra decreto Fiscale e SalvaItalia



L'art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), ha riconosciuto la possibilità di richiedere, a partire dal 2012 , il rimborso IRAP relativo agli anni d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 ( normalmente 2011 e precedenti) per i quali al 2 marzo 2012 fosse ancora pendente il termine individuato dall'art. 3 D.P.R. n. 602/1973 e cioè i 48 mesi dalla data del versamento.

La norma era contenuta già nel  dlgs 185/2008  ma l'intervento si è reso necessario dopo le novità introdotte dal D.L. 201/2011 Salva Italia che aveva previsto la deduzione integrale dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato sostenuto da imprese e professionisti invece della deduzione forfettaria del 10%.

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L'attesa per i chiarimenti dell'Agenzia sui rimborsi IRAP

Il problema, sollevato già in sede di esame al senato è quello che il fondo di poco più di un miliardo stanziato dal Governo sembra non essere sufficiente. Infatti dai calcoli sul valore dell’IRAP di 11 miliardi versata ogni anno dalle imprese, solo sul costo del lavoro, si deduce un  rimborso dovuto per circa tre miliardi, che sfora ampiamente il plafond introdotto dalla norma del 2008.(art. 6 dlgs n. 185) 

Ne consegue che potrebbe essere soddisfatta, a grandi linee, solo un’istanza su tre.  Si prefigura quindi la possibilità che si soddisfino le istanze in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi ma per alcuni il famigerato sistema del click day ovvero la data prefissata in cui l'invio  telematico decide chi ha diritto  dovrebbe essere escluso perché ha già avuto risultati disastrosi in passato . E vero, d’altra parte, che il decreto prevede che i provvedimenti dell’Agenzia che saranno emanati dovranno tenere conto della norma che aveva consentito il rimborso considerando la deducibilità del 10% dell’Irap. Inoltre, il decreto n.185 del 2008 pur fissando un limite di spesa, prevedeva delle risorse integrative che non sono ancora, quindi del tutto escluse.

 
A tutt’oggi si attendono dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate le disposizioni attuative per il calcolo dell’importo da dedurre che le modalità di presentazione delle istanze. Non è chiaro ad esempio se la deduzione forfettaria andrà applicata sul lordo o sul netto dell’imposta calcolata analiticamente . In pratica  da una analisi del Sole 24 ore  si presume che l’importo rimborsabile corrisponda alla differenza tra le imposte dei redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato con la nuova deduzione.  Vediamo un esempio ipotetico:

Ipotesi di calcolo e valutazione della convenienza del rimborso IRAP

COSTO DEL LAVORO NON DEDUCIBILE AI FINI IRAP : €150.000 euro
IRAP sul costo del lavoro= 150.000 x 3,9 % = €5.850
IRAP già dedotta (10%)= 585
Maggiore IRAP DEDUCIBILE 5850- 585= €5.265


IMPONIBILE IRES IPOTETICO = €60.000
IRES VERSATA 60.000 X 27,5% = €16.500
NUOVO IMPONIBILE IRES 60.000 – 5.265 = €54.735
IRES DOVUTA = 54.735 X 27,5%= €15.052
RIMBORSO SPETTANTE 16.500-15.052 = €1448

Tutto ciò premesso vediamo alla luce delle informazioni attuali la procedura per essere pronti a presentare l’istanza di rimborso.
CHI HA DIRITTO

1 - possono accedere al rimborso i contribuenti che hanno già presentato un’istanza di rimborso entro il 2 marzo 2012 , anche se non specificamente riferita al costo del lavoro. Va verificato il periodo sino al 2007.
2 - possono presentare l’istanza anche i contribuenti per i quali, alla data del 2 marzo 2012 non era scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’IRAP in questione , tenendo conto che per i versamenti in acconto vale la data del saldo .


COSA SI DEDUCE :
1- il costo del lavoro per personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti
2- gli oneri finanziari ad esso collegati.


Non appena disponibili i chiarimenti ed il software specifico sarà necessario valutare la reale convenienza della presentazione della domanda di rimborso , tenendo conto del lavoro amministrativo richiesto non è affatto trascurabile ( la ricerca della documentazione pregressa, la riliquidazione dei redditi di ciascun anno interessato, i vari conteggi e la compilazione del modello per l’invio).


Ricordiamo infine che non può essere dedotta analiticamente l’IRAP 2011 da Unico 2012 in quanto la nuova norma si applica a regime a partire dal 2012



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