Speciale Pubblicato il 07/05/2012

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Imu, sconti per l’abitazione principale

di Gesuato Elisabetta

Imu anche sull’abitazione principale, che ora deve coincidere con dimora abituale e residenza del proprietario e del suo nucleo familiare. Questa è una delle novità in materia di tassazione dell’abitazione principale introdotte con la conversione in legge del decreto semplificazioni fiscali.



Dal 2012 l’abitazione principale e le relative pertinenze sconteranno l’Imu con un’aliquota agevolata dello 0,4% e una detrazione di 200 €, aumentabile di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. I Comuni potranno incrementare/diminuire tale beneficio abbassando/aumentando l’aliquota fino allo 0,2%, e aumentando la detrazione fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta; tuttavia, dato che l’acconto sarà calcolato con l’aliquota base, l’eventuale decisione dei Comuni avrà effetto al momento del saldo.

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Cambia il concetto di abitazione principale

Per essere qualificata come abitazione principale l’unità immobiliare deve essere quella in cui il contribuente e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Questa è una novità introdotta con la conversione in legge del D.l. 16/2012 (art. 4 comma 5 lett. a) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012). L’immobile dunque deve essere adibito ad abitazione principale non solo del contribuente ma anche del suo nucleo familiare, e lo scopo è quello di prevenire sdoppiamenti di residenza al fine di moltiplicare le agevolazioni fiscali (esempio: due coniugi che hanno ciascuno una casa di proprietà nello stesso Comune, e hanno residenza nelle due abitazioni, in modo da duplicare l’agevolazione riservata all’abitazione principale).
Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano residenza e dimora abituale in diversi immobili dello stesso Comune le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile.

Limiti alle pertinenze dell’abitazione principale

Il regime agevolato dell’abitazione principale si applica anche alle sue pertinenze, ma solo nella misura massima di tre, e non più di una per ciascuna di queste categorie catastali:
C/2: magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero;
C/6: box auto e garage;
C/7: tettoie e posti auto.
Pertanto, è esclusa ad esempio la possibilità di assimilare ad abitazione principale due pertinenze appartenenti alla categoria C/6.

Poteri ai Comuni di estendere l’abitazione principale ad altri immobili

Con la conversione in legge del D.l. 16/2012, i Comuni avranno il potere di assimilare ad abitazione principale (art. 4 comma 5 lett. f) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):
gli immobili posseduti dagli anziani ricoverati in strutture di lungodegenza purché tali immobili non siano locati;
gli immobili dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che tali immobili non siano locati.

Casa assegnata in sede di separazione o divorzio

Un’altra novità della L. 44/2012 riguarda la casa assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: il coniuge assegnatario si considera ai fini Imu titolare del diritto di abitazione (art. 4 comma 12-quinquies D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012). Ne deriva che l’unico soggetto passivo Imu per tale immobile è il coniuge assegnatario, anche nel caso in cui l’altro coniugenon assegnatario- dovesse vantare diritti reali sul bene. Se l’assegnatario dimora e risiede anagraficamente nell’immobile, avrà diritto ai benefici sull’abitazione principale: detrazione di 200 € ed eventuale maggiorazione di 50 € per ciascun figlio convivente, di età non superiore ai 26 anni.
Il coniuge non assegnatario avrà diritto ai benefici dell’abitazione principale con riferimento all’immobile di proprietà nel quale egli dimora e risiede, anche se ubicato nello stesso Comune dell’ex casa coniugale.

Abitazione in comodato, stop alle agevolazioni

Le abitazioni date in comodato a parenti non potranno essere assimilate ad abitazione principale. L’agevolazione prevista in passato dall’Ici è stata abrogata: la lett. b) del comma 14, dell’art. 13 del D.l. 201/2011 (c.d. decreto salva Italia) ha infatti abrogato la lett. e) dell’art. 59, D.Lgs. n. 446/97 che considerava abitazioni principali, con conseguente applicazione delle relative agevolazioni, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Ne deriva che tali unità immobiliari saranno considerate come “seconde case” ai fini del nuovo tributo.