Speciale Pubblicato il 04/05/2012

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Cassazione: per l’accertamento verso il socio il contenzioso con la società deve essere definitivo

Nell'ordinanza della Cassazione Civile n. 1867/2012 un importante principio di diritto sulla fondatezza di un accertamento verso un socio di società a ristretta base azionaria



IL CASO
A una società di capitali veniva rettificata l’IRPEG e, sul presupposto della ristretta base azionaria, l’ente impositore contestava il maggior reddito IRPEF, pro quota, anche ai soci, quale distribuzione occulta di dividendi. Successivamente al ricorso di primo grado, la Commissione tributaria regionale con sentenza n. 618/01/2009 annullava l’accertamento nei confronti della società e, conseguentemente, sebbene tale pronuncia non fosse divenuta definitiva, disponeva l’annullamento, ipso facto, anche del titolo impositivo, relativo al socio.

L’Amministrazione finanziaria, nell’impugnare, in sede di legittimità, la sentenza relativa al socio, evidenziava che, in violazione di legge, il giudice di appello aveva applicato la pronuncia relativa alla società, a beneficio del socio, pur non essendo ancora la prima divenuta definitiva, ex art. 2909 cod. civ., a mente del quale «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa». Rilevava, quindi, che la Commissione del riesame, prima di decidere la vertenza del socio, avrebbe dovuto sospendere il procedimento, a norma dell’articolo 295 del c.p.c. e attendere il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società. Rilevava quindi che la Commissione tributaria regionale per l’ art. 295 del c.p.c. avrebbe dovuto sospendere il procedimento e attendere la definitività del processo nei confronti della società.

Il COMMENTO
E’ ormai prassi consolidata degli uffici finanziari dare seguito a un atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali, a ristretta base sociale, con ulteriori avvisi di accertamento a carico dei soci della medesima. Infatti, mentre, in forza dell’ articolo 5 del Tuir, per la società di persone vige il cosiddetto “principio di trasparenza” secondo il quale i redditi della società vengono imputati a ciascun socio pro-quota nel periodo d’imposta, indipendentemente dall’effettiva percezione, per i soci delle società di capitali gli utili distribuiti concorrono a formare il reddito, solo nel periodo di imposta in cui sono effettivamente percepiti ex art. 45, co. 1, del Tuir.

 

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Commento all'Ordinanza della Corte di Cassazione Civili n. 1867 dell'8 Febbraio 2012

Per scaricare il Commento completo e il testo integrale dell'Ordinanza clicca qui: "Società a base ristretta ed accertamento del socio"



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