Non esiste una lista di strumenti più idonei rispetto ad altri per raggiungere una finalità espressamente “contra legem”, in quanto l’art. 388 del codice penale decreta la rilevanza penale di tutti quei comportamenti tesi a sottrarre i propri ( o altrui beni) all’adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi l’Autorità giudiziaria.
Facendo riferimento la norma anche agli “altrui beni”, in base a tale disposto non rischia solo il debitore!
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